Pene sostitutive e prognosi di recupero sociale del condannato abituale (Cass. pen. Sez. VII n. 30144 del 07.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego della sostituzione della pena detentiva con le pene sostitutive, gradatamente richieste, integra un giudizio di prognosi che postula il bilanciamento tra la finalità rieducativa della pena, cui le pene sostitutive sono preordinate, e l’esigenza di assicurare l’effettività della pena. La professionalità e abitualità criminale, desumibile dal curriculum del condannato per reati reiterati nel tempo, esclude la sussistenza di una prognosi favorevole, non assumendo rilievo contrario la non omogeneità dei precedenti rispetto al reato contestato, ove la condotta risulti strumentale alla commissione di ulteriori reati. La censura che investa la motivazione del giudice di merito è inammissibile quando la decisione sia espressa in modo logico, coerente e puntuale.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in secondo grado, dalla Corte d’appello di Milano, per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. Il testo richiama la fuga, accuratamente organizzata, dalla Casa di reclusione di Opera durante un permesso premio.
Nel giudizio di merito l’imputato aveva chiesto, gradatamente, la sostituzione della pena detentiva con tutte le pene sostitutive. La richiesta è stata respinta. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo, che il giudice di legittimità ha esaminato nel merito per dichiararlo inammissibile.
La Motivazione della Corte
L’unico motivo dedotto è inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte ritiene, infatti, che la Corte territoriale abbia motivato in maniera logica, coerente e puntuale il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con tutte le pene sostitutive, così come gradatamente richieste.
Il giudice di merito ha escluso l’idoneità delle pene sostitutive ad agevolare il recupero sociale del condannato. Ha evidenziato che il suo curriculum criminale, comprovato dai numerosi precedenti per furto, rapina, favoreggiamento ed evasione, esprime una scelta criminale reiterata per molti anni, quindi una vera e propria professionalità e abitualità criminale.
La Corte di cassazione condivide la soluzione secondo cui non rileva, in senso contrario, la non omogeneità dei precedenti rispetto al reato oggetto di contestazione. La condotta contestata — la fuga accuratamente organizzata durante un permesso premio — è potenzialmente strumentale alla commissione di ulteriori reati, e ciò fonda il giudizio di pericolosità.
Il passaggio centrale concerne il metodo del giudizio. Il giudice di merito ha escluso una prognosi favorevole anzitutto rispetto alla pena sostitutiva pecuniaria e ai lavori di pubblica utilità, e poi anche rispetto alla detenzione domiciliare. La Corte di cassazione avalla il percorso argomentativo: decisivo è il necessario bilanciamento tra le istanze volte a privilegiare le pene sostitutive, in quanto maggiormente idonee a favorire la finalità rieducativa, e l’obiettivo di assicurare l’effettività della pena.
Quanto alla detenzione domiciliare, la prognosi negativa si fonda sulla comprovata incapacità del condannato di rispettare le relative prescrizioni, risultante dal precedente per evasione. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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