Continuazione in executio: il mero intervallo temporale esclude il disegno unitario (Cass. pen. Sez. VII n. 30849 del 15.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di esecuzione, il riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. esige la dimostrazione che i reati siano stati concepiti ed eseguiti nell’ambito di un unitario disegno criminoso, non essendo sufficiente una generica omogeneità delle condotte. Il giudice dell’esecuzione deve verificare concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le causali, le modalità della condotta e la sistematicità. Non è necessaria la concomitante ricorrenza di tutti gli indicatori, purché quelli valorizzati siano significativi. Il consistente decorso di tempo tra le manifestazioni illecite supporta, di per sé, l’esclusione del vincolo, e l’accertamento compiuto dal giudice di merito è insindacabile in legittimità se sorretto da motivazione adeguata e congrua.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di quattro diverse sentenze di condanna. Il giudice dell’esecuzione ha respinto la richiesta, rilevando l’ampio intervallo temporale tra i singoli episodi e l’assenza di elementi dimostrativi di un’originaria deliberazione unitaria.

La Corte d’appello di Venezia, investita dell’impugnazione, ha confermato il diniego. Il condannato ha quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando l’illegittimità della decisione e la mancata valorizzazione degli indici di omogeneità tra i reati.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte muove dalla ricostruzione dei criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di continuazione in executio. Le violazioni dedotte devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, deliberato per conseguire un determinato fine, con l’originaria progettazione di una serie individuata di illeciti, già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. I n. 11564 del 2012).

Tale programma non va confuso con una concezione di vita improntata all’illecito, che resta penalizzata da istituti quali la recidiva e l’abitualità, secondo un parametro opposto a quello del favor rei sotteso alla continuazione (Sez. V n. 10917 del 2012). La verifica non può fondarsi su indici meramente presuntivi o congetture processuali (Sez. I n. 37555 del 2015).

La Corte richiama le Sezioni Unite n. 28659 del 2017, secondo cui il riconoscimento della continuazione necessita di un’approfondita verifica di concreti indicatori — omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità — e del fatto che, al momento del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle linee essenziali, non bastando la presenza di taluno degli indici se i reati successivi siano frutto di determinazione estemporanea.

Non è però necessaria la concomitante ricorrenza di tutti gli indicatori, potendo l’unitarietà del disegno essere apprezzata anche al cospetto di alcuni soltanto, purché significativi (Sez. I n. 8513 del 2013; Sez. I n. 44862 del 2008). L’accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in legittimità quando la motivazione sia adeguata e congrua.

Nel caso concreto, il giudice dell’esecuzione ha escluso la continuazione in ragione dell’ampio intervallo temporale tra i reati — mai inferiore agli undici mesi — e dell’assenza di elementi attestanti una preventiva deliberazione unitaria, nonostante la relativa omogeneità delle condotte. La Corte ritiene inammissibile il ricorso: le censure del ricorrente non indicano circostanze dimostrative dell’illegittimità della decisione, che si colloca nel solco della discrezionalità riconosciuta al giudice dell’esecuzione. Il consistente torno di tempo tra le manifestazioni antisociali supporta, di per sé, sul piano logico e giuridico, il convincimento espresso. Ne deriva la condanna alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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