Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 27819 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che contesti l’accertamento della responsabilità, la qualificazione giuridica o la valutazione delle prove proponendo una rivalutazione delle fonti probatorie o una ricostruzione alternativa dei fatti, senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata. La specificità del motivo non si misura solo sulla genericità intrinseca della doglianza, ma anche sulla mancanza di correlazione tra la complessità della motivazione impugnata e le ragioni dedotte a sostegno dell’impugnazione. Le censure sul trattamento sanzionatorio non proposte in appello sono nuove e non consentite in cassazione, per interruzione della catena devolutiva sul punto.
Il Fatto
La ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino, il 23 dicembre 2025, ha confermato la condanna per le imputazioni ascritte. Il ricorso articola più motivi: i primi quattro investono l’accertamento della responsabilità, la qualificazione giuridica e la valutazione probatoria; un ulteriore motivo riguarda il trattamento sanzionatorio.
La questione che arriva davanti alla Corte riguarda l’ammissibilità di un ricorso che, anziché censurare vizi logici della motivazione, proponga criteri di valutazione delle prove diversi da quelli adottati dal giudice di merito e sollevi per la prima volta in cassazione doglianze non devolute in appello.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che il primo, secondo, terzo e quarto motivo sono privi di concreta specificità e meramente reiterativi. Essi non si confrontano con le logiche e non censurabili argomentazioni della Corte di appello e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie o una ricostruzione alternativa dei fatti, mediante criteri valutativi estranei al sindacato di legittimità. Mancano, in particolare, specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.
La Corte richiama un consolidato orientamento: Sez. 3 n. 18521 del 2018, Sez. 5 n. 15041 del 2018, Sez. 4 n. 1219 del 2017, Sez. 5 n. 48050 del 2019. Sul piano della specificità del motivo, precisano che essa deve essere apprezzata non solo come indeterminatezza, ma anche come mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4 n. 256 del 1997, Sez. 4 n. 34270 del 2007, Sez. 5 n. 28011 del 2013, Sez. 2 n. 11951 del 2014, Sez. 2 n. 42046 del 2019).
Nel merito, i giudici di appello hanno correttamente sussunto i fatti nelle fattispecie contestate, esplicitando le ragioni del convincimento e analizzando le condotte della ricorrente, le caratteristiche dell’azione desunte dalle dichiarazioni delle numerose persone offese e il ruolo della stessa nell’ambito della società coinvolta nell’attività di commercio elettronico, in assenza di allegazioni o elementi di prova contrari.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte osserva che le relative censure non risultano proposte in sede di appello e sono dunque non consentite, con conseguente interruzione della catena devolutiva. La Corte dichiara pertanto il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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