Cessione ramo azienda senza licenza viola divieto e motivazione annulla (Cass. pen. Sez. 3 n. 13339 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La normativa regionale che esclude dalla nozione di “nuova apertura” o “nuova installazione” il cambio di titolarità, del rappresentante legale, del concessionario o della ditta proprietaria degli apparecchi da gioco trova applicazione solo per gli esercizi già dotati di licenza di pubblica sicurezza ai sensi degli artt. 86 o 88 del TULPS. Ne consegue che la cessione del ramo di azienda relativo a un esercizio privo di tale licenza non può beneficiare dell’esclusione e resta soggetta ai vincoli di distanza dai luoghi sensibili. È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che deduca una violazione di legge concernente il giudizio di primo grado senza contestare specificamente il riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, laddove tale violazione non risulti ivi menzionata. È affetta da vizio di motivazione la sentenza di condanna per il reato di esercizio abusivo di attività di raccolta di scommesse che non spenda alcuna argomentazione in ordine all’elemento soggettivo, costituito dal dolo generico, ossia dalla consapevolezza di esercitare l’attività in modo abusivo, senza le concessioni amministrative o le autorizzazioni necessarie.
Il Fatto
La Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva confermato la condanna dell’imputato per i reati di cui all’art. 4, comma 4-bis, in relazione al comma 1, della legge n. 401/1989 (esercizio abusivo di raccolta di scommesse) e all’art. 650 cod. pen., ordinando la sospensione condizionale della pena. L’imputato aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’erronea applicazione della normativa regionale siciliana in materia di distanze dai punti sensibili, la nullità della sentenza per omessa motivazione sulla contravvenzione e il vizio di motivazione sull’elemento soggettivo del reato, nonché la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto infondata la doglianza. Ha chiarito che la norma invocata dalla difesa, ossia la modifica introdotta dall’art. 44 della legge regionale Sicilia n. 3 del 2024 alla legge regionale n. 24 del 2020, richiede espressamente che gli esercizi interessati dal cambio di titolarità siano già dotati di licenza di pubblica sicurezza ai sensi degli artt. 86 o 88 del R.D. n. 773/1931 (TULPS).
Nel caso di specie, tale condizione non ricorreva, poiché il provvedimento questorile di diniego era stato emesso il 4 novembre 2021 per la mancanza di autorizzazione all’esercizio dell’attività di raccolta di scommesse. Inoltre, la richiesta del precedente gestore, nella cui posizione l’imputato era subentrato tramite cessione del ramo di azienda, era già stata rigettata con decreto del Questore del 2020 per il mancato rispetto della distanza da luoghi sensibili. La Corte ha evidenziato che l’imputato non poteva essere subentrato nella titolarità della licenza del cedente, per l’evidente ragione che quest’ultimo ne era privo. La fattispecie non poteva quindi essere assimilata a un mero cambio di titolarità, restando applicabile la disciplina sui vincoli di distanza.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, in quanto la questione relativa all’omessa motivazione sulla contravvenzione di cui all’art. 650 cod. pen. risultava estranea ai motivi di appello. La Corte ha richiamato il principio per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca una violazione di legge verificatasi in primo grado, se non si contesta specificamente il riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, non menzionando la violazione come doglianza già proposta: in mancanza di tale contestazione, il motivo si considera proposto per la prima volta in cassazione e quindi tardivo (cfr. Sez. 2, n. 31650 del 2017).
Il terzo motivo è stato, invece, accolto. La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata non aveva dedicato alcuna motivazione all’elemento soggettivo del reato di cui al capo 1, il quale esige il dolo generico, ossia la consapevolezza di esercitare l’attività in modo abusivo. Tale carenza risultava tanto più rilevante in considerazione delle allegazioni difensive relative a pronunce di assoluzione per fatti analoghi, intervenute nel 2024 e nel 2025. La Corte ha disposto l’annullamento con rinvio sul punto. L’accoglimento ha assorbito la questione relativa all’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. e alla modulazione del trattamento sanzionatorio, che il giudice del rinvio dovrà eventualmente valutare, anche alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite n. 27059 del 2025 in tema di determinazione della diminuente per il rito abbreviato in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 650 c.p. – Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità