Confisca allargata e debito erariale dell’amministratore occulto in sequestro preventivo (Cass. pen. Sez. III n. 21541 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata, il fumus del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte non presuppone l’esistenza di un debito tributario formalmente riferibile all’agente. La disposizione incriminatrice non richiede tale requisito e rientra nei poteri del giudice penale accertare la titolarità sostanziale del debito erariale in capo all’imprenditore occulto. Il ricorso per cassazione contro l’ordinanza di riesame in materia cautelare è ammesso, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., solo per violazione di legge, comprensiva degli errores in iudicando e in procedendo e dei vizi della motivazione così radicali da renderla del tutto mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame, adito ex art. 324 cod. proc. pen., confermava il decreto con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata di un compendio immobiliare e di due autovetture, tra cui un veicolo formalmente intestato al ricorrente. L’ipotesi accusatoria riguardava il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 11 d.lgs. n. 74 del 2000, contestato agli indagati in relazione alla gestione di un laboratorio di sartoria.
Il ricorrente, estraneo al reato e qualificatosi terzo avente diritto alla restituzione, impugnava l’ordinanza lamentando violazione dell’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 e motivazione apparente: sosteneva che il debito tributario dovesse essere già maturato in capo al soggetto agente, essere azionabile coattivamente e risultare formalmente riferibile all’indagato, e che il Tribunale avesse confuso l’esistenza del debito con il diverso profilo dell’esecuzione coattiva.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama anzitutto la costante affermazione secondo cui il ricorso in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., solo per violazione di legge. In tale nozione rientrano gli errores in iudicando e in procedendo e i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Non è invece deducibile l’illogicità manifesta della motivazione, denunciabile solo tramite il motivo di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
Nel merito, il Tribunale aveva ricostruito le vicende dell’attività imprenditoriale succedutasi nel tempo, riconducibile a un unico reale gestore: le diverse imprese individuali, intestate a meri prestanome, avevano omesso il pagamento delle imposte scaricando sull’erario un debito consistente, secondo il meccanismo del “sistema apri e chiudi”. La riconducibilità a un’unica persona risultava dalle dichiarazioni dei fornitori e dai servizi di osservazione, che avevano accertato la disponibilità degli immobili in capo all’indagato.
Quanto al motivo principale, la Corte ritiene che il Tribunale abbia spiegato con motivazione congrua e logica come il debito tributario, pur formalmente gravante sui vari intestatari, dovesse sostanzialmente attribuirsi all’indagato, reale gestore dell’attività. Il Collegio sottolinea che la disposizione incriminatrice non richiede affatto l’esistenza di un debito fiscale formalmente riconducibile all’agente e che rientra nei poteri del giudice penale accertare la titolarità sostanziale del debito erariale in capo all’imprenditore occulto.
Il richiamo della difesa all’intervenuta assoluzione per il delitto di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 in un diverso procedimento è giudicato inconferente: esso riguardava una diversa attività imprenditoriale. Non vi è dunque alcuna confusione tra esistenza del debito tributario ed esecuzione coattiva, né alcuna supplenza del giudice penale. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 110 c.p. – Pena per coloro che concorrono nel reato
- Art. 324 c.p.p. – Procedimento di riesame
- Art. 325 c.p.p. – Ricorso per cassazione
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso