Inammissibile il ricorso che non si confronta con la motivazione impugnata (Cass. pen. Sez. VII n. 31608 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che riproduca e reiteri i motivi già prospettati con l’atto di appello, motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni del provvedimento impugnato, è inammissibile, venendo meno la funzione tipica dell’impugnazione, costituita dalla critica argomentata. Ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento devono coesistere, non essendo sufficiente la sussistenza di uno solo dei requisiti. Il giudice di merito che, sulla base degli indici delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo, valutati secondo i criteri di cui all’art. 133, primo comma, cod. pen., neghi implicitamente la sussumibilità del fatto nell’ipotesi di particolare tenuità esprime una valutazione non sindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 22 novembre 2024, ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 9 ottobre 2023, con cui l’imputato era stato condannato alla pena di mesi otto di arresto e 2.000,00 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 285/1992.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto e l’omessa verifica del regolare funzionamento dell’etilometro, della sua omologazione e della verifica periodica. Il difensore ha depositato memoria insistendo per l’accoglimento.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, perché proposto con motivi non deducibili in sede di legittimità.
Quanto al primo motivo, i giudici di legittimità rilevano che l’art. 131-bis cod. pen. richiede, quali condizioni applicative congiunte e non alternative, la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. Il giudice deve verificare se, sulla base dei due indici delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., sussista l’indice-criterio della particolare tenuità dell’offesa e coesista quello della non abitualità. Solo in tal caso il fatto può considerarsi di particolare tenuità ed escludersene la punibilità, secondo il principio già affermato da Sez. 3, n. 47039 del 2015.
Nel caso concreto, il giudice di merito ha implicitamente evidenziato tutti gli indici per negare la riconducibilità del fatto all’ipotesi dell’art. 131-bis cod. pen., con valutazione non censurabile.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Esso, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione della Corte territoriale, reitera le medesime considerazioni critiche già espresse nell’atto di appello e già vagliate in secondo grado.
La Corte ribadisce che la funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica si realizza mediante motivi che, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento di ogni richiesta. Contenuto indefettibile dell’atto di impugnazione è il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento di cui si contesta il dispositivo.
Se il motivo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso. È quindi inammissibile il ricorso che riproduce i motivi già respinti in appello senza confrontarvisi criticamente, limitandosi a lamentare genericamente una presunta carenza o illogicità della motivazione, come affermato da Sez. 2, n. 27816 del 2019, Sez. 3, n. 44882 del 2014 e Sez. 6, n. 20377 del 2009.
All’inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.