Inammissibile il ricorso che mescola violazione di legge e vizio di motivazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26122 del 02.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che prospetta la medesima questione sotto profili tra loro eterogenei e incompatibili, cumulando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto con il vizio di motivazione. Perché censure eterogenee cumulativamente formulate non incorrano nella preclusione, occorre che nell’ambito dell’unica esposizione risulti identificata e specificamente trattata sia la doglianza interpretativa o applicativa delle norme di diritto appropriate alla fattispecie, sia il profilo attinente alla ricostruzione del fatto. Le anomalie motivazionali devono essere fatte valere con il mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., deducendo la nullità della sentenza. È del pari inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione del vizio di legge o di motivazione, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito. Non costituisce “fatto”, agli effetti dell’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., la deduzione difensiva o l’argomentazione delle parti.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un’ordinanza ingiunzione emessa dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bari, con cui si intimava a una società e al suo legale rappresentante il pagamento di una somma complessiva di € 111.531,70. L’accertamento ispettivo, concluso nel dicembre 2013, contestava l’assunzione di 165 lavoratori con contratto di lavoro a progetto in assenza dei requisiti previsti dagli artt. 61 e ss. d.lgs. n. 276/2003, come modificato dalla l. n. 92/2012.
L’opposizione proposta dagli ingiunti veniva rigettata dal Tribunale di Trani con sentenza n. 189/2023, a seguito di riassunzione dal Tribunale di Bari inizialmente adito. La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 1520/2023, rigettava il gravame, confermando la conversione dei rapporti in lavoro subordinato a tempo indeterminato. Avverso tale decisione la società e il suo legale rappresentante hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte d’appello aveva ritenuto che i contratti denominati “a progetto” fossero stati stipulati con espresso richiamo all’art. 61 d.lgs. n. 276/2003, sicché le parti non potevano affrancarsi da tale schema negoziale. Rilevava altresì che i progetti erano generici e coincidevano con l’oggetto sociale della committente, risolvendosi nell’attività ordinariamente espletata dall’azienda. Ne derivava la conversione ope legis ex art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003.
I ricorrenti hanno censurato la sentenza per inadeguatezza e apparente motivazione, oltre che per omesso esame di fatti decisivi, dolendosi del mancato accertamento della natura occasionale di numerosi contratti per durata inferiore a trenta giorni. La Corte rileva che i primi due motivi cumulano promiscuamente la violazione di norme sostanziali in tema di interpretazione della legge e del contratto con anomalie motivazionali genericamente indicate.
Richiamando l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 5792 del 2024, la Corte ricorda che la riformulazione dell’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ. ha determinato il rifluire del vizio motivazionale nel n. 4), nelle sue declinazioni di mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile. Le pretese anomalie andavano dunque dedotte come nullità della sentenza.
Quanto al terzo motivo, la Corte osserva che l’omesso esame di un fatto storico decisivo deve riguardare un fatto in senso storico e normativo, non una questione o un punto, né le argomentazioni difensive. Il motivo censura invece l’omesso esame delle note di trattazione, cioè di deduzioni difensive, e la relativa illustrazione non è sorretta dalla trascrizione o esposizione per riassunto degli atti posti a fondamento delle doglianze, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. La questione è inoltre nuova e preclusa.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Nota della Redazione
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