Siepi e distanze dal confine (Cass. civ. Sez. II n. 26123 del 02.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di distanze di alberi e siepi dal confine, si configura l’ipotesi di cui all’ultimo comma dell’art. 892 c.c., con conseguente esenzione dall’obbligo di rispettare le distanze previste dai commi precedenti, ove sia accertata in concreto la presenza di una struttura divisoria idonea a impedire la vista delle essenze dal fondo vicino. Rileva la funzione effettiva del manufatto, non la sua natura costruttiva: anche una struttura in lamiera può costituire muro divisorio, non prescrivendo l’art. 881 c.c. specifiche caratteristiche costruttive. È irrilevante che la struttura sia stata eretta prima o dopo la piantumazione delle essenze, poiché quel che conta è che l’opera esista e impedisca la propensione dei rami e la caduta del fogliame sul fondo vicino. Il rischio di sconfinamento delle radici resta tutelato dall’art. 896, primo comma, c.c., che attribuisce al vicino il diritto di tagliarle.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un fondo confinante, aveva chiesto al Giudice di Pace la condanna dei vicini a estirpare una siepe di gelsomino messa a dimora a distanza inferiore a quella prevista dall’art. 892, primo comma, c.c. I convenuti si erano costituiti, deducendo di aver presentato domanda alle autorità competenti per realizzare una recinzione della loro proprietà e chiedendo in via riconvenzionale che fosse individuata la modalità più idonea a tutelare la loro riservatezza.
Il Giudice di Pace, ritenuta necessaria la preventiva individuazione della proprietà del suolo su cui insisteva la recinzione nel frattempo realizzata, rimetteva la causa al Tribunale. Dopo un primo passaggio in cassazione, che accoglieva due motivi di rito e rinviava, il Tribunale, con la sentenza impugnata, rigettava la domanda di estirpazione della siepe, sul presupposto che la stessa fosse ormai coperta dalla recinzione, e rigettava anche la domanda, proposta solo in sede di rinvio, di mantenere la siepe ad altezza non superiore a quella della recinzione. Propone ricorso per cassazione il proprietario, con sedici motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i motivi dal quarto al sesto, che investono l’applicazione dell’art. 892 c.c. Il Tribunale aveva ritenuto che la recinzione realizzata dai vicini fosse idonea a consentire l’applicazione dell’ultimo comma dell’art. 892 c.c., con conseguente esclusione dell’obbligo di rispettare le distanze. Secondo la Corte, tale statuizione si risolve in una valutazione di fatto, non riesaminabile in sede di legittimità.
Il ricorrente assume che per muro divisorio debba intendersi un manufatto corrispondente alle previsioni dell’art. 881 c.c. La Corte respinge la tesi: la norma non prescrive affatto che la struttura presenti specifiche caratteristiche costruttive. Nulla esclude, dunque, che anche una struttura in lamiera possa costituire muro divisorio, la cui funzione precipua non è sostenere alcun manufatto, bensì assicurare la divisione fisica tra due proprietà.
Né rileva, ai fini dell’art. 892, ultimo comma, c.c., che la divisione sia stata realizzata prima o dopo la piantumazione della siepe. Quel che importa è che l’opera esista e precluda la possibilità della propensione dei rami e della caduta del fogliame sul terreno vicino. La ratio della disposizione, come evidenziato dalla Corte, è quella di impedire la vista delle piante dal fondo vicino, secondo gli arresti richiamati.
Quanto al rischio di estensione delle radici, esso non è automaticamente precluso dall’esistenza del muro, ben potendo le radici estendersi anche al di sotto delle fondazioni. Tale evenienza è comunque tutelata dall’art. 896, primo comma, c.c., che attribuisce al vicino il diritto di tagliarle. La Corte afferma quindi il principio di diritto secondo cui l’esenzione dall’obbligo delle distanze opera ove sia accertata la presenza di una struttura divisoria idonea a impedire la vista delle essenze dal fondo vicino, a prescindere dalla sua natura muraria e dal momento della realizzazione.
Gli altri motivi sono dichiarati inammissibili o infondati. La Corte ribadisce la natura chiusa del giudizio di rinvio, che non consente nuove produzioni documentali se non nei ristretti limiti di quanto strettamente dipendente dalla pronuncia cassatoria, e l’insindacabilità in legittimità del libero apprezzamento delle prove e della compensazione delle spese per reciproca soccombenza. Il ricorso è rigettato, con atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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