Inammissibile il ricorso che non si confronta con la ratio decidendi (Cass. pen. Sez. VII n. 7222 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, in quanto non motivo, il ricorso per cassazione che, al di là della rubrica, non deduca l’assenza di motivazione, vizi motivazionali o violazioni di legge ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ma si sostanzi nella mera supposta erroneità della commisurazione della pena. Il ricorrente che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata omette l’unica funzione per cui il gravame è previsto ed ammesso. La valutazione degli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. rientra nei poteri discrezionali del giudice ed è censurabile in cassazione solo se frutto di mero arbitrio o di ragguaglio illogico.

Il Fatto

La Corte d’appello di Palermo, con la sentenza del 19.09.2024, pur riducendo il trattamento sanzionatorio, aveva confermato la responsabilità dell’imputato per aver esercitato senza autorizzazione l’attività di parcheggiatore, contravvenzione prevista dall’art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, punita con l’arresto da sei mesi a un anno e l’ammenda da 2.000,00 a 7.000,00 euro.

Avverso la pronuncia l’imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per un unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla commisurazione giudiziale della pena. La Corte territoriale, riducendo la pena inflitta in primo grado all’esito di giudizio abbreviato, avrebbe applicato quattro mesi di arresto e 2.500,00 euro di ammenda, partendo da otto mesi e 5.000,00 euro e dimezzando per il rito, ma motivando solo in forza della condotta e dei precedenti penali del prevenuto.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile, qualificando la censura come non motivo. Al di là della formulazione della rubrica, infatti, il ricorrente non deduce l’assenza di motivazione, i vizi motivazionali, le violazioni di legge o le altre censure contemplate nell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ma si limita a prospettare l’erroneità della motivazione, per aver il giudice di merito applicato proprio i criteri dell’art. 133 cod. pen.

A ciò si aggiunge la mancata considerazione della ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata. Il motivo che non si confronta con la motivazione del provvedimento gravato viene meno in radice rispetto all’unica funzione per la quale il ricorso è previsto ed ammesso. Un principio, questo, che la Corte riconduce alla Sez. U n. 8825 del 2016, resa in tema di motivi d’appello ma fondata su principi rilevanti anche per il ricorso per cassazione.

Nel merito, il giudice di legittimità ha rilevato che la Corte territoriale ha commisurato la pena con motivazione coerente e non manifestamente illogica, dunque non sindacabile. La pena detentiva è stata fissata notevolmente al di sotto della media edittale, quella pecuniaria di poco superiore, in considerazione delle modalità della condotta e della personalità del reo, secondo i parametri dei commi primo e secondo dell’art. 133 cod. pen. I giudici di merito hanno valorizzato una condotta tenuta in zona ampiamente trafficata e in un giorno di particolare intensità di traffico, per lo svolgimento di un evento sportivo, nonché la condotta di vita anteriore di soggetto pluripregiudicato.

La Corte ha infine ribadito che la valutazione dei vari elementi ai fini della commisurazione giudiziale della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice, il cui esercizio è censurabile solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragguaglio illogico, come confermano i precedenti richiamati. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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