Pene sostitutive: giudizio prognostico ex art. 133 e richiesta di parte (Cass. pen. Sez. VII n. 30243 del 07.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, da condurre con l’osservanza dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., prendendo in esame le modalità del fatto e la personalità del condannato. Tali parametri restano applicabili anche alle nuove sanzioni sostitutive, poiché la disciplina introdotta continua a subordinare la sostituzione a un giudizio ancorato ai medesimi criteri, con i precedenti penali da declinare in chiave prognostica. Il meccanismo bifasico di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen. presuppone la verifica delle condizioni che ne legittimano l’applicazione: se queste risultano radicalmente insussistenti per un giudizio prognostico negativo, il percorso non viene attivato. Quanto alla pena pecuniaria sostitutiva, anch’essa comminabile dal giudice ove sussista il presupposto oggettivo, è comunque necessaria una richiesta dell’imputato, da formulare al più tardi nel corso dell’udienza di discussione del gravame.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Trieste ha rigettato la sua istanza intesa alla sostituzione della pena detentiva breve con la pena del lavoro di pubblica utilità. Il giudice di merito aveva escluso l’efficacia rieducativa non solo della sanzione invocata, ma più in generale di qualsivoglia sanzione sostitutiva, valorizzando la personalità trasgressiva dell’imputato, già destinatario di una precedente esperienza negativa con la stessa pena sostitutiva.

Il ricorrente censura il diniego della sostituzione con il lavoro di pubblica utilità e lamenta l’omessa valutazione d’ufficio della possibilità di sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria. La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio consolidato secondo cui la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, da condurre con l’osservanza dei criteri dell’art. 133 cod. pen. Richiama sul punto Sez. 3, n. 19326 del 2015 e osserva che tali criteri sono stati ritenuti trasponibili anche alle nuove sanzioni sostitutive, poiché la disciplina introdotta continua a subordinare la sostituzione a un giudizio ancorato ai medesimi parametri (Sez. 6, n. 33027 del 2023). I precedenti penali dell’imputato vanno però declinati in chiave prognostica, in relazione alla capacità delle sanzioni di assicurare la rieducazione e prevenire nuovi reati.

Quanto al meccanismo bifasico dell’art. 545-bis cod. proc. pen., i giudici di legittimità ribadiscono che esso può operare anche all’esito del giudizio di appello, per consentire all’imputato non presente alla lettura del dispositivo di esprimere il consenso a una pena sostitutiva diversa da quella pecuniaria in una udienza successiva appositamente fissata (Sez. 6, n. 14035 del 2024). Il percorso presuppone tuttavia la verifica, da parte del giudice, delle condizioni che ne legittimano l’applicazione: se queste si ritengono radicalmente insussistenti per un giudizio prognostico negativo, il meccanismo non viene neppure attivato. In tema di sostituzione delle pene detentive brevi, il giudice che per i precedenti penali abbia valutato inidonea alla rieducazione la pena sostitutiva richiesta non è tenuto a compiere anche gli accertamenti sulle condizioni economiche e patrimoniali previsti dall’art. 545-bis cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 42847 del 2023).

Nel caso concreto, la Corte di appello ha ritenuto l’inefficacia rieducativa non solo della sanzione invocata, ma di qualsiasi sanzione sostitutiva, in ragione della personalità trasgressiva dell’imputato: motivazione articolata e adeguata, che resiste ai rilievi a-specifici del ricorrente.

Il secondo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte distingue: la pena pecuniaria sostitutiva è comminabile direttamente dal giudice ove sussista il presupposto oggettivo di cui all’ultimo comma dell’art. 20-bis cod. pen., cioè di condanna alla reclusione o all’arresto a pena non superiore a un anno. Tuttavia, secondo l’interpretazione prevalente, è necessaria una richiesta dell’imputato, non obbligatoriamente formulata con l’atto di impugnazione o con motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma da presentare al più tardi nel corso dell’udienza di discussione del gravame (Sez. 2, n. 12991 del 2024; Sez. 4, n. 4934 del 2024). Nel caso di specie l’imputato non ha mai svolto alcuna richiesta in tal senso.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000), della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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