Ricorso inammissibile per motivi aspecifici e rivalutazione del fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 35774 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
I motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma anche quando difettano della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, poiché l’atto di impugnazione non può ignorare le ragioni della decisione censurata. È inoltre precluso al giudice di legittimità procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e adottare autonomamente nuovi parametri di ricostruzione e valutazione, restando tale valutazione riservata in via esclusiva al giudice di merito. La mera prospettazione di una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali non integra il vizio di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne aveva confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. Con quattro motivi contesta, rispettivamente, la ritenuta sussistenza del dolo specifico, la valutazione della prova operata dal giudice di merito, l’omessa riqualificazione del fatto nella più lieve bancarotta documentale semplice e la violazione del principio di presunzione di innocenza.
La questione giunge davanti alla Corte di legittimità perché il ricorrente sollecita una diversa lettura del compendio probatorio e delle risultanze processuali già esaminate nei gradi di merito.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo sono aspecifici, per violazione dell’art. 581 cod. proc. pen. Il ricorrente ha seguito un proprio approccio critico alla decisione impugnata senza esplicitare il ragionamento posto a base delle censure.
Sul punto la Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 8825 del 27.10.2016, dep. 2017, secondo cui i motivi di ricorso sono inammissibili non solo quando siano intrinsecamente indeterminati, ma anche quando manchi la correlazione con le ragioni del provvedimento impugnato, perché l’atto di impugnazione non può prescindere da quelle ragioni.
Il primo motivo è altresì manifestamente infondato, in quanto deduce difetti o contraddittorietà della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato. La Corte osserva che la circostanza relativa ad atti di cessione di beni societari compiuti negli anni precedenti l’assunzione della carica, se non ha giustificato la responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale, è stata valorizzata ai fini della prova dell’elemento soggettivo della bancarotta documentale.
Il secondo motivo è non consentito dalla legge in sede di legittimità, perché non è ammesso invocare una rivalutazione degli elementi probatori per trarne conclusioni in contrasto con quelle del giudice di merito, chiedendo alla Corte regolatrice un giudizio di fatto che non le compete. Sul punto sono richiamate le Sezioni Unite n. 22242 del 27.01.2011 e le Sezioni Unite n. 12 del 31.05.2000, oltre a pronunce conformi di legittimità.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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