Ricorso inammissibile per motivi assertivi e prescrizione secondo riforma Orlando (Cass. pen. Sez. 7 n. 34633 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che non si confronti con la motivazione del giudice di merito e si limiti a deduzioni generiche e assertive è inammissibile, non coniugandosi le censure all’enunciazione di specifiche richieste con indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono. Il giudice di legittimità non è tenuto a supplire alle carenze argomentative della difesa. Quanto alla prescrizione, i reati commessi dopo l’entrata in vigore della c.d. riforma Orlando e fino al 31 dicembre 2019 non sono prescritti, poiché la relativa disciplina è innovata dalla legge 27 settembre 2021, n. 134, che ha introdotto un termine di sospensione di diciotto mesi decorrente dal deposito della motivazione della sentenza di primo grado.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato dalla Corte d’Appello di L’Aquila con sentenza del 15.04.2025. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, articolando due motivi: il primo in punto di esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 5 cod. pen.; il secondo in punto di dosimetria della pena, che sarebbe illegale. Ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata. La questione giunge davanti alla Sez. 7 penale in sede di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che i motivi sono manifestamente infondati, perché privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Essi non sono sorretti da concreta pertinenza censoria, non coniugandosi all’enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono. Ne deriva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica, congrua e corretta in punto di diritto, quindi immune da vizi di legittimità. Quanto alla ritenuta aggravante, i giudici del merito danno conto del ruolo determinante svolto dalla donna nell’azione delittuosa. Quanto alla pena, le doglianze sono del tutto generiche e manifestamente infondate: la Corte territoriale dà correttamente conto che è stata irrogata una pena prossima al minimo edittale, e non illegale.
Sul punto la Corte richiama il proprio orientamento in tema di onere motivazionale del giudice nella determinazione della pena (Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro). La motivazione sul trattamento punitivo è dunque logica, coerente e corretta in punto di diritto.
La Corte affronta poi la questione della prescrizione. Il reato per cui si procede non era prescritto all’atto dell’emanazione della sentenza impugnata, né lo è oggi. I fatti, commessi nel novembre 2018, ricadono sotto le previsioni della c.d. riforma Orlando: per tutti i reati commessi dopo la sua entrata in vigore (3 agosto 2017) e fino al 31 dicembre 2019, la legge 27 settembre 2021, n. 134 ha introdotto un termine di sospensione di diciotto mesi decorrente dal deposito della motivazione della sentenza di primo grado (Sez. U., n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti).
Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna alle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, quantificata in euro tremila.
Nota della Redazione
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