Periculum in mora nel sequestro preventivo non esclude l’amministratore di fatto (Cass. pen. Sez. 3 n. 16511 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, ivi compresi i vizi di motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Il controllo di legittimità non può estendersi all’elemento psicologico del reato, che rileva solo se la sua insussistenza è rilevabile ictu oculi. Il periculum in mora non può essere fondato su un atto difensivo di parte né desunto esclusivamente dalla “mentalità” di agire “nell’ombra” quale amministratore di fatto, ma richiede il riferimento a elementi concreti e specifici in grado di delineare un concreto e attuale pericolo di rilievo patrimoniale. La motivazione “per relationem” del giudice del riesame è ammessa quando i dati contenuti negli atti di indagine siano autoevidenti, ma la parte deve indicare criticità specifiche neglette. L’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto richiede elementi sintomatici dell’inserimento organico con funzioni direttive e il relativo accertamento è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da congrua motivazione.
Il Fatto
Il tribunale del riesame di Udine rigettava l’istanza proposta nell’interesse dell’indagato avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip in data 21 luglio 2025 per reati tributari ex art. 2 del Dlgs. 74/2000. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con sei motivi, lamentando, tra l’altro, la mancata trasmissione degli atti al tribunale, la nullità del decreto per motivazione omessa sul fumus commissi delicti e sull’elemento soggettivo, nonché la carenza motivazionale sul periculum in mora e sulla qualifica di amministratore di fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rilevando che l’omessa trasmissione di atti al tribunale del riesame determina la caducazione del provvedimento solo se gli atti non trasmessi erano determinanti e se l’indagato indica le ragioni di tale determinatezza. Nel caso di specie, la stessa difesa aveva incentrato le proprie eccezioni sull’irrilevanza degli atti, rendendo marginale la doglianza.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha precisato che il ricorso avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge. Il controllo di legittimità è limitato ai profili di violazione di legge e non può estendersi all’elemento psicologico del reato, né alla ricostruzione delle modalità della condotta. La censura, volta a contestare la consapevolezza del ruolo, è stata ritenuta una critica di merito, inammissibile in sede di legittimità.
Il terzo motivo è stato ritenuto fondato. Il tribunale aveva fondato il periculum in mora su frasi estrapolate dall’atto di impugnazione difensivo – che non può fondare alcun giudizio prognostico – e sulla “mentalità” dell’indagato desunta dall’agire “nell’ombra”. Tale ultimo profilo, se significativo per il ruolo di amministratore di fatto, è stato considerato inidoneo a fondare, da solo, il periculum, mancando il riferimento a elementi concreti e specifici rispetto al pericolo di rilievo patrimoniale. È stata quindi rilevata una motivazione insufficiente.
La Corte ha poi rigettato il quarto motivo, ammettendo la tecnica della motivazione “per relationem” in materia di impugnazioni cautelari reali, qualora i dati investigativi siano autoevidenti, e ha dichiarato inammissibile il quinto motivo in quanto volto a una rivalutazione del merito in ordine alla qualifica di amministratore di fatto. La motivazione del tribunale, sorretta da plurimi elementi sintomatici (rapporti con clienti e fornitori, consegna della contabilità, documenti rinvenuti), è stata ritenuta congrua e insindacabile. Infine, il sesto motivo è stato dichiarato generico per mancata indicazione della decisività degli elementi difensivi asseritamente trascurati. La Corte ha quindi annullato l’ordinanza impugnata limitatamente al periculum in mora, con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Udine ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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