Ricorso inammissibile per motivi generici e rivalutazione del merito (Cass. pen. Sez. VII n. 36193 del 06.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che prospetti deduzioni generiche, omettendo di specificare il nesso tra il vizio dedotto e la nullità derivatane, e che si limiti a censure di merito o a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio, non consentita nel giudizio di legittimità. Il motivo che denunci la mancata correlazione tra fatti contestati e fatti ritenuti è inammissibile per difetto di interesse quando l’imputato sia stato condannato solo per gli episodi oggetto di querela. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende. La liquidazione delle spese in favore dei difensori delle parti civili non è dovuta quando queste si siano limitate a chiedere il rigetto del ricorso senza contrastare specificamente i motivi proposti.

Il Fatto

La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 16 dicembre 2024, conferma integralmente la decisione del Tribunale di Firenze del 9 gennaio 2020, che aveva affermato la penale responsabilità dell’imputata per il delitto di violenza privata continuata, condannandola alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento del danno in favore delle parti civili.

Avverso tale pronuncia la difesa dell’imputata propone ricorso per cassazione, articolando cinque motivi. Le parti civili depositano memoria con conclusioni scritte e nota spese, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese; la difesa della ricorrente insiste per l’accoglimento.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII esamina partitamente i motivi, tutti rigettati. Il primo motivo è respinto perché prospetta deduzioni generiche: non chiarisce, infatti, per quale ragione dall’errata notifica dell’avviso di deposito tardivo della sentenza di primo grado dovrebbe derivare la nullità di quest’ultima. Manca, dunque, la necessaria specificazione del pregiudizio concretamente derivato dall’asserito vizio.

Il secondo motivo, con cui si denuncia la mancata correlazione tra i fatti denunciati e quelli contestati nel capo di imputazione, è dichiarato inammissibile per difetto di interesse. La Corte rileva che l’imputata è stata condannata esclusivamente per gli episodi per i quali vi è querela, con la conseguenza che l’eventuale difetto di correlazione non ha inciso sul decisum in senso pregiudizievole.

Il terzo e il quinto motivo sono inammissibili in quanto volti a sollevare censure di merito e a invocare la rivalutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità. Il quarto motivo è dichiarato manifestamente infondato: la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione sul punto e non si evince la natura decisiva della prova asseritamente omessa.

Consegue a tale esito processuale la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Quanto alle spese di legittimità in favore delle parti civili, la Corte esclude la liquidazione: i difensori si sono limitati a richiedere il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi d’impugnazione, così non fornendo alcun contributo alla decisione. Il principio è ricondotto alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 877 del 14 luglio 2022, dep. 2023.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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