Il giudice di rinvio resta vincolato nonostante il mutamento giurisprudenziale (Cass. pen. Sez. VI n. 31578/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio il giudice deve uniformarsi alle questioni di diritto decise dalla sentenza di annullamento, con vincolo assoluto e inderogabile. Tale obbligo permane anche quando, dopo la pronuncia rescindente, intervenga un diverso orientamento delle Sezioni unite in fattispecie analoga. Nella sostituzione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria, il giudice di rinvio applica quindi la sequenza valutativa impostagli: individua il valore giornaliero secondo gravità della condotta e personalità, poi verifica la concreta capacità di pagamento. La censura che oppone una diversa lettura degli elementi fattuali non introduce un vizio di legittimità, salvo motivazione contraddittoria o manifestamente illogica.
Il Fatto
Il procedimento riguardava la ricettazione e la detenzione per la vendita di numerosi accessori recanti marchi contraffatti. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto la responsabilità, qualificando la ricettazione nell’ipotesi di particolare tenuità e applicando la continuazione e le attenuanti generiche. Era stata irrogata una pena detentiva sospesa, oltre alla multa, con confisca e distruzione dei beni sequestrati.
Dopo la conferma in appello, la Cassazione aveva annullato la decisione soltanto sul trattamento sostitutivo, rendendo irrevocabile l’accertamento di responsabilità. Il giudice del rinvio aveva poi negato la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria. Il ricorrente denunciava la violazione dell’art. 56-quater della legge n. 689 del 1991 e il vizio di motivazione, lamentando l’omessa valorizzazione della lieve qualificazione del reato, del comportamento collaborativo, del tempo trascorso e delle condizioni economiche.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto la portata del precedente annullamento. La sentenza rescindente aveva censurato il primo diniego perché fondato direttamente sulla presunta insolvenza, desunta dall’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e dall’attività illecita. Aveva invece imposto di determinare preliminarmente il valore giornaliero entro l’intervallo legale, compreso tra cinque e duemilacinquecento euro, alla luce della personalità e della gravità del fatto. Solo dopo tale passaggio occorreva verificare se le condizioni personali e reddituali consentissero l’adempimento della pena sostitutiva.
Il giudice del rinvio aveva seguito questa scansione. Aveva fissato il valore giornaliero in 250 euro, considerando il numero dei beni contraffatti e due precedenti per reati omogenei. Aveva quindi calcolato una pena pecuniaria complessiva di 60.000 euro e reputato inadeguata la capacità di pagamento. A tale giudizio aveva affiancato l’elevata offensività della condotta e la valutazione negativa della personalità secondo l’art. 133 cod. pen. La motivazione, per la Cassazione, non presenta contraddizioni né manifesta illogicità.
Le deduzioni sul comportamento processuale, sulla risalenza dei precedenti e sul cosiddetto tempo silente miravano dunque a ottenere una nuova ponderazione del fatto. Tale operazione resta estranea al giudizio di legittimità. La Corte richiama il principio secondo cui la mera prospettazione di una valutazione alternativa delle risultanze processuali non integra un vizio censurabile.
La questione più rilevante riguarda il sopravvenuto intervento delle Sezioni unite, richiamato attraverso l’informazione provvisoria n. 9 del 2026. Secondo quel principio, la richiesta di pena pecuniaria sostitutiva non può essere respinta per la sola prognosi negativa sulla capacità di adempimento. La Cassazione ritiene tuttavia irrilevante il contrasto. Nel giudizio di rinvio prevale il vincolo derivante dalla sentenza di annullamento, anche se un successivo mutamento giurisprudenziale, persino delle Sezioni unite, afferma una regola diversa in un caso analogo.
Poiché il giudice del rinvio aveva rispettato il percorso imposto e motivato in modo immune dai vizi deducibili, la violazione di legge è stata esclusa e la censura motivazionale dichiarata inammissibile. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
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