Inammissibili i ricorsi che chiedono una rivalutazione delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 36191 del 06.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che si limiti a reiterare le censure già formulate con i gravami senza confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata. È parimenti inammissibile, o manifestamente infondato, il motivo che invochi una rivalutazione delle fonti probatorie, non consentita al giudice di legittimità. Il controllo di legittimità resta circoscritto alla verifica della motivazione e non si estende al merito della ricostruzione probatoria. Ove la sentenza fornisca adeguata motivazione sul trattamento sanzionatorio, sull’amministrazione di fatto della società e sul dolo specifico, le relative censure non superano il vaglio di ammissibilità. All’inammissibilità dei ricorsi conseguono la condanna alle spese processuali e il pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 19.12.2024, ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Firenze del 14.07.2021, che aveva condannato due imputati per bancarotta fraudolenta patrimoniale. In grado di appello la pena di uno dei due è stata rideterminata, previa concessione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen., con il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Avverso la sentenza di appello entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, articolando più motivi. La questione arriva così davanti alla Corte suprema, chiamata a verificare la sola legittimità della decisione impugnata.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina separatamente i motivi di ciascun ricorrente. Il primo motivo di entrambi i ricorsi è ritenuto inammissibile: le censure si limitano a ripetere quelle già svolte con i gravami, senza confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata, e comunque sollecitano una rivalutazione delle fonti probatorie non consentita in sede di legittimità.
Il secondo motivo del primo ricorrente è dichiarato manifestamente infondato, poiché la sentenza contiene adeguata motivazione in merito al trattamento sanzionatorio.
Quanto al secondo ricorrente, il secondo motivo è inammissibile. La doglianza, secondo cui mancherebbero le prove di un’amministrazione di fatto della società dopo le dimissioni dalla carica, invoca una diversa valutazione delle prove e non si confronta con gli argomenti della decisione, che ha indicato gli elementi dai quali desumere la prosecuzione della gestione societaria.
Il terzo motivo dello stesso ricorrente è manifestamente infondato, essendo stata fornita adeguata motivazione sulla sussistenza del dolo specifico, ed è nel resto inammissibile perché sollecita anch’esso una rivalutazione probatoria preclusa al giudice di legittimità.
All’inammissibilità dei ricorsi la Corte fa conseguire la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma fissata in via equitativa in euro tremila.
Nota della Redazione
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