Attenuanti generiche e prognosi negativa: motivazione congrua e ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 32552 del 01.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice valorizzando l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo. Dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen., operata con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato. Al fine di ritenere o escludere le attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a esaminare, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio. Anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole, all’entità del reato o alle modalità di esecuzione può risultare sufficiente.

Il Fatto

La vicenda riguarda un imputato condannato, con pronuncia della Corte di appello di Bari del 18 settembre 2025, per un reato in materia di stupefacenti. La difesa aveva chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche e il beneficio della sospensione condizionale della pena, entrambi negati dalla corte territoriale.

Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 62-bis cod. pen. e dell’art. 63 cod. pen. e un vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti e del beneficio sospensivo.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha esaminato il primo motivo di ricorso, relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenendolo manifestamente infondato. Il Collegio ha osservato che il giudice può legittimamente motivare il mancato riconoscimento valorizzando l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo. A sostegno richiama Sez. IV n. 32872 del 08.06.2022, secondo cui, dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. disposta dal d.l. n. 92/2008, convertito dalla legge n. 125/2008, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato per ottenere la diminuente.

La Corte ha poi richiamato Sez. II n. 23903 del 15.07.2020, secondo cui il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi dell’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e idoneo a determinare o meno il riconoscimento del beneficio. Anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato può risultare sufficiente.

Nel caso concreto, la corte territoriale, nella sentenza impugnata, aveva valorizzato le modalità del fatto: il possesso di un copioso materiale atto alla pesatura e al confezionamento, oltre alla quantità non infima di cocaina. Tali elementi erano stati ritenuti implicitamente idonei a escludere un giudizio di maggiore indulgenza, nonostante la condizione di incensurato e la giovane età dell’imputato valorizzate dalla difesa.

Anche il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La corte di appello, dopo aver escluso le attenuanti generiche, aveva affermato che l’imputato aveva mostrato una spiccata capacità a delinquere, in relazione all’abbondante materiale per il confezionamento rinvenuto all’esito della perquisizione. Su questa base aveva escluso un giudizio prognostico favorevole di astensione futura dalla reiterazione di altre condotte illecite. La Corte di cassazione ha qualificato tale motivazione come congrua e immune dalle censure dedotte.

All’inammissibilità del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, richiamando Corte cost. n. 186 del 13.06.2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 63 c.p.

Tutte le 105 sentenze sull'art. 63 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *