Ne bis in idem escluso per diversità del fatto storico nonostante continuazione (Cass. pen. Sez. IV n. 26446 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di bis in idem, ex art. 649 cod. proc. pen. e art. 4 Protocollo n. 7 CEDU, presuppone l’identità del fatto storico, da verificare in concreto e non in senso meramente formale. L’esclusione di tale identità è compatibile con il riconoscimento della continuazione ex art. 81 cod. pen., che presuppone la diversità dei fatti storici e la loro unificazione sul piano ideativo. La valutazione del giudice di merito circa l’insussistenza del medesimo fatto, se sorretta da motivazione priva di aporie logiche, è insindacabile in sede di legittimità. L’ammissione alla messa alla prova del maggiorenne è subordinata a un giudizio prognostico discrezionale, non sindacabile se adeguatamente motivato.
Il Fatto
La Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Gip, aveva riconosciuto il ricorrente responsabile di più reati di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, unificati dalla continuazione e con aumento per un reato già giudicato con sentenza irrevocabile. La pena finale era stata rideterminata in anni cinque, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed Euro 18.200,00 di multa.
Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi. Il primo e il secondo deducono la violazione dell’art. 649 cod. proc. pen. e dell’art. 4 Protocollo n. 7 CEDU per erronea esclusione del ne bis in idem in presenza di identità del fatto storico già definitivamente giudicato. Gli altri motivi riguardano il preteso contrasto logico tra esclusione dell’identità del fatto e riconoscimento della continuazione, l’omessa pronuncia sulla richiesta di messa alla prova e il trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, perché afferenti alla medesima questione, e li dichiara infondati. Il divieto di un secondo giudizio per il medesimo fatto non va inteso in senso meramente formale, ma va riferito allo stesso fatto storico, inteso come insieme delle circostanze materiali concrete, indipendentemente dalla qualificazione giuridica.
Nel caso concreto la sentenza impugnata ha escluso che i fatti oggetto del procedimento e quelli già giudicati fossero i medesimi. La sostanza detenuta il 14 ottobre 2020 è stata ritenuta un residuo di fornitura diversa, non riconducibile alle cessioni precedenti o successive. L’ultimo approvvigionamento riferito al capo M) risaliva al 27 luglio 2020 e aveva ad oggetto cento grammi di cocaina, mentre alcune cessioni erano già state effettuate dal maggio 2020.
La Corte ritiene che la motivazione della Corte territoriale sia priva di aporie logiche e che l’artificiosa frammentazione del fatto storico, prospettata dal ricorrente, non trovi riscontro. La verifica dell’identità del fatto è dunque risolta in concreto, con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità.
Quanto al terzo motivo, la Corte lo dichiara infondato, escludendo qualsiasi incompatibilità logica tra il negare l’identità del fatto storico e il riconoscere la continuazione. Il rilievo è decisivo: la continuazione presuppone proprio la diversità dei fatti storici e la loro unificazione solo in fase ideativa.
Il quarto motivo è parimenti infondato. La Corte d’appello ha rigettato la richiesta di messa alla prova perché non era possibile esprimere una prognosi favorevole di astensione dalla commissione di futuri reati e perché non era stato prodotto il programma di trattamento. L’ammissione del maggiorenne è subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito, condotto sulla scorta degli indicatori dell’art. 133 cod. pen., insindacabile in legittimità se adeguatamente motivato, come affermato dal precedente Sez. 6 n. 37346 del 14 settembre 2022.
Anche il quinto motivo è infondato: la Corte di merito ha congruamente motivato il trattamento sanzionatorio, distinguendo le condotte secondo un parametro di gravità oggettiva e applicando aumenti diversi per il reato di cui al capo M) rispetto agli altri. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 649 c.p.p. – Divieto di un secondo giudizio