Nuove attenuanti e divieto di prime censure in Cassazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 8933 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché privo di specificità, il motivo di ricorso per cassazione che riproponga censure già vagliate e disattese dal giudice di merito, senza individuare specifici travisamenti del fatto. È altresì inammissibile la questione, anche di violazione di legge, che non sia stata previamente dedotta come motivo di appello, non essendo consentita la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di censure che non abbiano formato oggetto di gravame. Tale principio si applica anche alla richiesta di applicazione della circostanza attenuante della rapina di lieve entità introdotta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 86 del 2024, qualora la relativa doglianza non sia stata avanzata nei motivi di appello. La qualificazione del fatto come rapina impropria consumata non è sindacabile in cassazione se la Corte di merito ha fornito una motivazione logica e coerente, basata sugli elementi di prova raccolti e sulla giurisprudenza di legittimità.
Il Fatto
La Corte di Appello di Roma, in data 06/06/2025, ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di rapina impropria consumata, in relazione alla sottrazione di merce e alla successiva violenza commessa per assicurarsi l’impunità. Avverso tale sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di doglianza, e ha depositato memoria difensiva. Con il primo motivo, ha contestato la qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria consumata. Con il secondo, ha chiesto il riconoscimento dell’attenuante del danno di lieve entità di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. e dell’attenuante della rapina di lieve entità, introdotta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 86 del 2024.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo di ricorso manifestamente infondato. La Corte di merito, sulla base degli elementi di prova raccolti, ha correttamente qualificato la condotta come rapina impropria consumata, evidenziando che la violenza fu commessa dall’imputato poco dopo l’avvenuta e incontestata sottrazione della merce. La Cassazione ha escluso la possibilità di una rilettura delle prove in sede di legittimità, non essendo state individuate specifiche censure per travisamento del fatto e risultando la motivazione sorretta da argomenti logici e giuridici conformi alla giurisprudenza di legittimità.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la doglianza relativa all’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. risultava meramente riproduttiva di profili già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale. Quest’ultima aveva escluso la lieve entità del danno, operando una complessiva valutazione della merce sottratta e dei costi sostenuti dal personale per sventare la rapina. Per tale profilo, il motivo è stato dichiarato privo di specificità.
In relazione alla richiesta di applicazione della nuova attenuante della rapina di lieve entità, introdotta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 86 del 2024, la Cassazione ha rilevato che tale questione non era stata dedotta né come motivo di appello, né in sede di conclusioni. Ciò ha determinato l’interruzione della catena devolutiva. Il ricorrente non poteva, pertanto, sollevare per la prima volta in sede di legittimità una questione che non era stata oggetto di gravame. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui non è consentita la proponibilità per la prima volta in cassazione di questioni non devolute al giudice di appello, con espresso riferimento all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. per le violazioni di legge.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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