Inammissibile il ricorso che chiede nuove prove in Cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 1751 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che non muova alcuna critica alla sentenza impugnata, ma si limiti a comunicare la volontà di svolgere attività istruttoria nel giudizio di legittimità, è inammissibile, perché il giudizio di cassazione non è aperto all’introduzione di nuove prove relative al merito. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è deducibile solo entro il paradigma fissato dalle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014, non potendo il motivo sollecitare una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito. In caso di doppia conforme, il ricorso è precluso dall’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., salvo che la parte indichi le ragioni di fatto della decisione di primo grado e in cosa queste differiscano da quelle poste a fondamento della decisione di appello.
Il Fatto
Una società di servizi convenne in giudizio davanti al Tribunale un consulente fiscale per rivalersi del danno subito per aver dovuto fronteggiare le domande risarcitorie di una propria cliente, destinataria di una cartella esattoriale per la mancata presentazione telematica di un modello dichiarativo. La società sosteneva di aver a sua volta incaricato il professionista di quell’adempimento; il convenuto negò di aver ricevuto alcun incarico.
Esteso il contraddittorio al chiamato in manleva, il Tribunale rigettò la domanda. La Corte d’appello confermò la decisione, ritenendo mancare la prova dell’incarico professionale. La società ricorse per cassazione con tre motivi; gli intimati resistettero con controricorsi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile, più esattamente qualificato come non motivo: con esso la ricorrente non muove alcuna critica alla sentenza impugnata, ma si limita a comunicare di voler produrre nuovi documenti, quasi che il giudizio di legittimità fosse un procedimento aperto all’introduzione di nuove prove sul merito.
Il secondo motivo è inammissibile sotto più profili. Anzitutto per violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., perché si omette di indicare il contenuto dell’atto e di localizzarlo nel fascicolo, non riportando l’articolazione dei capitoli di prova relativi al fatto sopravvenuto — una comunicazione telefonica in tesi confessoria. L’evocazione del principio di non contestazione, in disparte la sua inoperatività nel giudizio di appello, è a sua volta aspecifica. La circostanza risulta comunque valutata in sentenza come irrilevante, e la sua non decisività emerge dalle stesse deduzioni della ricorrente, che la indica non come dirimente ma come utile solo unitamente ad altri elementi.
La censura di omesso esame di un fatto decisivo è dunque difforme dal paradigma consolidato (Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014), tendendo a sollecitare una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità (Sezioni Unite n. 34476 del 2019). Essa è inoltre preclusa dall’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., avendo la Corte d’appello deciso in modo conforme al primo grado, senza che la ricorrente abbia assolto l’onere di indicare le ragioni di fatto della decisione di primo grado e in cosa differissero.
Analogo esito per il terzo motivo: inammissibile per la medesima doppia conforme e per la marginalità dell’affermazione additata come vizio, non risultando censurati né il disconoscimento della conformità all’originale del documento, né il rilievo sulla distinta soggettività dell’associazione professionale rispetto alla persona fisica del professionista. La memoria depositata non offre argomenti per un diverso esito. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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