Reato continuato e unicità del disegno criminoso in sede esecutiva (Cass. pen. Sez. I n. 28325 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ipotesi di cui all’art. 81, comma 2, cod. pen. ricorre quando i fatti siano riferibili a un medesimo e originario disegno criminoso, la cui unicità va accertata con la stessa estensione sia in fase di cognizione sia in fase esecutiva. Non basta, a tal fine, la generale inclinazione a delinquere, che si concretizza di volta in volta in relazione alle occasioni: occorre la verifica di concreti indicatori, tra cui l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Deve evincersi dagli atti un’iniziale programmazione e deliberazione di una pluralità di reati, che, al momento della commissione del primo, fossero previsti almeno nelle loro linee essenziali. La notevole distanza temporale tra gli episodi può essere indizio negativo dell’esistenza del disegno unitario.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto istanza di riconoscimento del reato continuato in sede esecutiva ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., chiedendo di unificare sotto il vincolo della continuazione i fatti oggetto di due distinte sentenze di condanna: la prima, emessa dal GIP del Tribunale di Novara, irrevocabile nel 2019, per reati in materia di stupefacenti; la seconda, emessa in appello dalla Corte di Torino, irrevocabile nel 2024, per ulteriori reati analoghi.
Il giudice dell’esecuzione aveva respinto l’istanza, escludendo l’unicità del disegno criminoso. Aveva valorizzato, in senso contrario, la distanza temporale di circa un anno tra i fatti, la diversità dei luoghi di commissione e la diversità degli acquirenti. Avverso tale ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è infondato. La Corte ricostruisce la nozione di unicità del disegno criminoso, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui essa non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime solo una generale propensione alla devianza. Occorre invece una approfondita verifica di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita.
Deve evincersi dagli elementi in atti una iniziale programmazione e deliberazione avente ad oggetto una pluralità di reati, che, al momento della commissione del primo, fossero previsti almeno in linea generale come mezzo per il conseguimento di un unico fine. Non è sufficiente valorizzare uno o alcuni degli indici se i successivi reati risultino frutto di determinazione estemporanea. La Corte esclude che la programmazione possa desumersi dalla sola analogia dei singoli reati o dal contesto in cui sono maturati, non potendosi confondere il fine specifico con la tendenza stabilmente operante a risolvere i propri problemi commettendo reati.
Quanto al profilo temporale, il Collegio osserva che l’inciso “anche in tempi diversi” dell’art. 81, comma 2, cod. pen. non consente di negare rilevanza al tempo di commissione: la vicinanza temporale non è indizio necessario del medesimo disegno, ma la notevole distanza può essere indizio negativo. Le difficoltà di programmazione a lunga scadenza riducono, in proporzione inversa all’aumento del distacco temporale, le possibilità di ravvisare la continuazione.
Su queste basi, il giudice dell’esecuzione ha correttamente rilevato l’assenza di indicatori di un unitario disegno criminoso, tracciabile fin dall’epoca del primo reato. La motivazione, per quanto sintetica, dà conto di un apprezzamento di merito che valuta alcuni indici come inidonei a dimostrare la preordinazione e che restano compatibili anche con l’inclinazione specifica a delinquere. Il ricorso si limita a prospettare una diversa lettura degli stessi elementi, senza offrire un dato capace di rappresentare come il condannato potesse essersi raffigurato anche solo per grandi linee le condotte successive.
Neppure le modalità analoghe di cessione, la diversità dei clienti, la medesimezza del luogo di detenzione della sostanza e la limitata distanza dei luoghi, singolarmente o nel loro insieme, risultano univocamente idonei a dimostrare la preordinazione: restano tutti compatibili con una propensione a delinquere in un determinato contesto geografico e settore criminale. Il ricorso è quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
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Nota della Redazione
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