Inammissibile il ricorso del condannato che chiede la continuazione (Cass. pen. Sez. VII n. 36377 del 07.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il condannato che abbia presentato richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato in via unilaterale, senza concordare con il pubblico ministero l’entità della pena ex art. 188 disp. att. cod. proc. pen., è privo di interesse ad impugnare il provvedimento che l’abbia accolta. L’eventuale annullamento dell’ordinanza, fondato su motivi che investono il difetto dello schema procedimentale o lo svolgimento dell’udienza camerale, sortirebbe effetti pregiudizievoli nei confronti del ricorrente, ponendo nel nulla la decisione conforme alla sua stessa richiesta. Il ricorso è pertanto inammissibile.

Il Fatto

Il difensore di un condannato proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva accolto l’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato ai fatti oggetto di due sentenze irrevocabili di patteggiamento ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

Con il primo motivo il ricorrente deduceva violazione di legge per essere stata la richiesta presentata senza che il condannato e il pubblico ministero avessero concordato ex art. 188 disp. att. cod. proc. pen. l’entità della pena. Con il secondo motivo censurava lo svolgimento dell’udienza camerale in assenza dell’interessato, che non aveva rinunciato ad essere personalmente presente.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato congiuntamente le due censure, rilevando che il ricorrente è sprovvisto di interesse ad impugnare con riferimento ad entrambe. L’eventuale annullamento del provvedimento per i motivi proposti avrebbe infatti prodotto effetti pregiudizievoli nei suoi confronti.

Quanto al primo motivo, la Suprema Corte ha osservato che la sanzione dell’inosservanza dello schema procedimentale previsto dall’art. 188 disp. att. cod. proc. pen. sarebbe l’inammissibilità della originaria richiesta, come affermato da Sez. 1, n. 22298 dell’8/3/2018, Ben, Rv. 273138-01. A far valere tale profilo avrebbe interesse tutt’al più il pubblico ministero, non il difensore del condannato, il quale peraltro aveva dato egli stesso corso a quella inammissibilità presentando unilateralmente la richiesta di applicazione della continuazione, senza concordare l’entità della pena.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che, in disparte la fondatezza nel merito, anche l’eventuale accoglimento della doglianza relativa alla mancata presenza del condannato non sarebbe stata aderente all’interesse del ricorrente, poiché avrebbe posto nel nulla la decisione adottata dal giudice dell’esecuzione conformemente alla richiesta da lui stesso presentata.

Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, risultando peraltro privo di censura specifica in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio operata dal giudice dell’esecuzione. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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