Appello notificato a mezzo PEC: la mancata produzione dell’originale telematico non comporta improcedibilità (Cass. civ. Sez. 1 n. 7150 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di notificazione dell’appello a mezzo PEC e di costituzione della parte appellante in modalità analogica, l’omesso deposito degli originali o duplicati telematici dell’atto d’impugnazione e della relativa notificazione non determina l’improcedibilità dell’appello, atteso che il destinatario della notifica telematica, venuto in possesso dell’originale dell’atto, è in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità. La tempestiva costituzione con deposito di copia cartacea dell’atto notificato a mezzo PEC, anziché mediante deposito telematico dell’originale, integra al più una nullità per vizio di forma, sanabile con il raggiungimento dello scopo. L’improcedibilità può derivare solo da una totale omissione dell’onere di produzione della prova della notificazione, sia in forma telematica che analogica, dovendosi privilegiare il principio di strumentalità delle forme processuali.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli aveva dichiarato improcedibile l’impugnazione di un lodo arbitrale proposta da una società e da una persona fisica, ritenendo non provata la notifica del gravame. Gli appellanti avevano notificato l’impugnazione a mezzo PEC, ma si erano costituiti depositando copia cartacea dell’atto e delle ricevute, con attestazione di conformità, senza produrre gli originali digitali o i duplicati informatici.
La Corte territoriale aveva affermato che la prova della notifica telematica potesse essere fornita solo mediante il deposito dei files digitali in formato .eml entro l’udienza di cui all’art. 350 cod. proc. civ., escludendo la sanatoria per raggiungimento dello scopo. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione gli appellanti soccombenti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, dando continuità all’orientamento espresso da Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3173 del 2026, e ribadendo il principio per cui l’omesso deposito degli originali telematici non determina improcedibilità. Il destinatario della notifica telematica, essendo venuto in possesso dell’originale dell’atto, è in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità, sicché deve privilegiarsi il principio di strumentalità delle forme processuali, senza vuoti formalismi, alla luce degli artt. 6 CEDU, 47 della Carta UE e 111 Cost.
La S.C. ha precisato che l’art. 9, commi 1-bis e 1-ter, legge n. 53/1994 non prevede alcun obbligo di produzione dell’originale notificato in forma telematica. L’improcedibilità può derivare solo da una totale omissione dell’onere di produzione della prova della notificazione, sia in forma telematica che analogica, come affermato da Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9269 del 04/04/2023.
La Corte ha inoltre escluso che la costituzione dell’appellato senza contestazioni sia irrilevante, ribadendo che la tempestiva costituzione con deposito di copia cartacea dell’atto di appello notificato a mezzo PEC integra una nullità per vizio di forma, sanabile con il raggiungimento dello scopo, secondo quanto già affermato da Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 33601 del 15/11/2022. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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