Il mero stato di tossicodipendenza non basta per il vincolo della continuazione (Cass. pen. Sez. I n. 14424 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’applicazione della disciplina del reato continuato postula l’accertamento di un disegno criminoso unitario, che esiga una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine concreto e specifico. La ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano l’elemento soggettivo della continuazione. Lo stato di tossicodipendenza dell’agente non determina l’automatico riconoscimento del vincolo, ma opera esclusivamente sul terreno probatorio, quale fattore di possibile ideazione comune. La valutazione dell’unicità del disegno criminoso è questione di fatto rimessa al giudice di merito, sindacabile in legittimità solo per vizio di motivazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Trento, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di applicazione della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., tra due reati di evasione, entrambi giudicati con sentenze divenute irrevocabili nel 2024. Il giudice escludeva il vincolo rilevando la disomogeneità delle modalità esecutive delle condotte, sintomatiche di una generale insofferenza alle regole.
Il condannato ricorreva in Cassazione, deducendo il vizio di motivazione per la mancata valorizzazione della contiguità temporale e geografica dei fatti e censurando la svalutazione del documentato stato di tossicodipendenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso infondato, enunciando i principi che governano l’accertamento dell’unicità del disegno criminoso. Il giudice deve individuare, attraverso l’esame concreto di tempi e modalità delle violazioni, elementi dai quali desumere una rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle condotte. La giurisprudenza indica quali possibili indici rivelatori la ridotta distanza cronologica, le modalità della condotta, l’omogeneità del bene tutelato e la causale, valorizzabili anche singolarmente purché significativi.
La nozione di continuazione non si identifica con una scelta di vita che implica la reiterazione di condotte criminose, ma richiede la deliberazione iniziale di una pluralità di reati come mezzo per un unico scopo, anche di massima. L’accertamento ha natura indiziaria e risale dall’evidenza obiettiva all’antecedente psichico, escludendo finalismi generici legati alla tendenziale dedizione al crimine.
Quanto alla tossicodipendenza, la Corte ha precisato che il riferimento contenuto nell’art. 671 cod. proc. pen. non modifica le caratteristiche dell’istituto, ma opera solo sul versante probatorio. La situazione di dipendenza non comporta l’automatico riconoscimento del vincolo, sebbene il giudice sia tenuto a motivare qualora la difesa abbia assolto all’onere di allegazione. Laddove gli altri indicatori esprimano una valenza contraria, il dato della tossicodipendenza non può da solo consentire l’applicazione della norma di favore.
Nel caso di specie, la motivazione del giudice dell’esecuzione è stata ritenuta adeguata: il richiamo alle diverse modalità dei due fatti di evasione — reato di norma estrinsecazione di una determinazione estemporanea — ha dato conto della corretta applicazione dei criteri di cui all’art. 81 cod. pen. Quanto allo stato di tossicodipendenza, il ricorrente non aveva evidenziato nulla sul punto in sede di merito, sicché il dato non è risultato sufficiente a dimostrare l’unicità della deliberazione. Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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