Inammissibile il ricorso che non si confronta con la motivazione impugnata (Cass. pen. Sez. III n. 25508 del 08.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
I motivi di ricorso per cassazione devono ritenersi generici non solo quando siano intrinsecamente indeterminati, ma anche quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. La mancanza di specificità va apprezzata non soltanto come indeterminatezza, ma anche come assenza di confronto tra le argomentazioni della decisione impugnata e quelle dell’impugnazione, che non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità. Ne consegue, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c) e d), cod. proc. pen., l’inammissibilità del ricorso, in quanto la funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso, ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputata in ordine al reato di cui all’art. 171-ter l. n. 633/1941, estinto per prescrizione, e, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art. 648, comma 4, cod. pen., rideterminava la pena per il residuo reato in due mesi di reclusione ed euro 350,00 di multa.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, articolando quattro motivi: violazione di legge e mancata assunzione di prova decisiva, illogicità della motivazione, errore nell’applicazione della pena e richiesta di assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi e il quarto, tutti afferenti all’affermazione di responsabilità, sono dichiarati inammissibili. La ricorrente propone censure meramente contestative, prive di confronto con le argomentazioni dei giudici di merito. La sentenza impugnata ha confermato la ricostruzione in fatto e le valutazioni del primo giudice e ha evidenziato che l’imputata era stata osservata mentre gestiva una bancarella sulla quale erano esposti per la vendita dispositivi audiovisivi e musicali frutto di illecita duplicazione e sprovvisti del marchio SIAE.

La Corte ribadisce che i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma anche quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, richiamando Sez. 6, n. 20377 del 2009, Sez. 6, n. 22445 del 2009, Sez. 2, n. 19951 del 2008, Sez. 5, n. 28011 del 2013 e Sez. 2, n. 11951 del 2014.

Il Collegio precisa che la mancanza di specificità deve essere apprezzata anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, che non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all’inammissibilità, richiamando Sez. 4, n. 5191 del 2000, Sez. 1, n. 39598 del 2004, Sez. 4, n. 34270 del 2007 e Sez. 3, n. 35492 del 2007.

Il terzo motivo è infondato. La Corte di appello ha correttamente rideterminato il trattamento sanzionatorio, riducendo l’entità della pena; le circostanze attenuanti generiche erano già state applicate dal primo giudice, così come era stato concesso il beneficio della sospensione condizionale, statuizione implicitamente confermata dai giudici di appello, come affermato da Sez. 3, n. 16184 del 2013.

Del tutto generica è, infine, la censura sul mancato riconoscimento del beneficio di cui all’art. 175 cod. pen., che integra la violazione dell’art. 581, lett. d), cod. proc. pen., determinando l’inammissibilità, richiamando Sez. 6, n. 47414 del 2008 e Sez. 6, n. 8596 del 2000. Il ricorso è rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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