La mancanza di struttura organizzativa è grave indizio di operazione soggettivamente inesistente (Cass. civ. Sez. 5 n. 13464 del 09.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di operazioni soggettivamente inesistenti, l’onere di provare che l’operazione documentata da fattura è stata posta in essere da soggetto diverso dall’emittente grava sull’Amministrazione finanziaria, che può avvalersi di elementi presuntivi o anche solo indiziari. Costituisce valido elemento indiziario, grave e preciso, la circostanza che il cedente sia privo di idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), essendo ragionevole inferire da tale carenza la mancata realizzazione dell’operazione da parte del soggetto emittente. L’Amministrazione deve inoltre provare che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza rapportata alla qualità professionale ricoperta, che l’operazione si inseriva in un’evasione fiscale, non essendo richiesta la dimostrazione della partecipazione all’accordo criminoso o della piena consapevolezza della frode. Il contribuente, per neutralizzare la pretesa, deve provare di aver agito in assenza di consapevolezza, dimostrando di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, mentre sono irrilevanti la regolarità formale delle scritture e le evidenze contabili dei pagamenti.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate, sulla base di due processi verbali di constatazione, notificava alla società contribuente altrettanti avvisi di accertamento per il recupero a tassazione dell’IVA relativa a fatture di acquisto di autovetture, ritenute riferite a operazioni soggettivamente inesistenti, essendo le società cedenti fittiziamente interposte tra fornitori spagnoli e la società acquirente. La Commissione tributaria provinciale confermava gli avvisi, ma la Commissione tributaria regionale, in sede di appello, li annullava. A seguito del ricorso dell’Ufficio, la Corte di cassazione, con sentenza n. 7232/2016, cassava la decisione d’appello, enunciando i principi in materia di onere probatorio e rinviando ai giudici di secondo grado.
Riassunta la causa, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna rigettava l’appello dell’Ufficio, ritenendo che gli elementi indiziari addotti — assenza di struttura dei soggetti interposti, pagamenti anticipati, sconti sul prezzo e atti notori — non fossero gravi, precisi e concordanti e che la pretesa erariale non fosse provata. Contro tale sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., per mancata attuazione del principio di diritto, e dell’art. 2729 c.c..
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rigettato l’eccezione di tardività del ricorso, rilevando che, essendo la sentenza di primo grado anteriore all’entrata in vigore della legge n. 69/2009, il termine annuale di impugnazione era stato rispettato, con differimento al primo giorno non festivo ai sensi dell’art. 155, quinto comma, c.p.c.
Nel merito, la Corte ha ritenuto fondato il ricorso, richiamando il consolidato orientamento, anche unionale, secondo cui l’onere dell’Amministrazione finanziaria è di dimostrare, anche mediante presunzioni, che l’operazione non è stata posta in essere dal soggetto apparente. In tale quadro, la mancanza di una struttura organizzativa idonea nel cedente costituisce un indizio qualificato: da essa è ragionevole far discendere la conclusione della mancata realizzazione dell’operazione da parte dell’emittente, essendo la società priva degli elementi essenziali per operare come operatore commerciale.
Quanto alla consapevolezza del destinatario, la Corte ha precisato che non è richiesta la prova della partecipazione all’accordo criminoso, ma solo che il contribuente sapesse o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza rapportata alla professionalità e al contesto, che l’operazione si inseriva in un’evasione. Una volta assolto l’onere dell’Amministrazione, l’onere si inverte, gravando sul contribuente la dimostrazione dell’effettività dell’operazione o dell’assenza di consapevolezza, da provare mediante la diligenza massima esigibile. Sono invece irrilevanti la regolarità formale delle scritture e le evidenze contabili dei pagamenti, elementi già insiti nella nozione stessa di operazione soggettivamente inesistente.
La Corte ha quindi censurato la sentenza impugnata per aver erroneamente escluso che la mancanza di idonea struttura operativa delle società filtro, chiaramente emergente dagli avvisi e dai processi verbali, costituisse elemento grave e preciso ai fini della prova della consapevolezza della contribuente. Conseguentemente, ha accolto il ricorso, cassato la sentenza e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.