Sequestro di azioni e legittimazione dell’indagato al riesame (Cass. pen. Sez. I n. 35217 del 02.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La persona sottoposta alle indagini è legittimata a proporre richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo quando alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del vincolo sulla propria posizione giuridica. Tale interesse non coincide con il diritto alla restituzione del bene e può riguardare una situazione soggettiva autonomamente protetta, anche di natura solo risarcitoria. L’art. 322 cod. proc. pen. va letto alla luce del principio generale dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., che richiede l’interesse ad impugnare come requisito di ammissibilità. Il titolare di azioni cadute in sequestro, che sia anche indagato per i fatti in relazione ai quali il vincolo è stato adottato, cumula due qualità che fondano la legittimazione.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo della società e del relativo compendio aziendale, nell’ambito di un procedimento in cui l’indagata rispondeva del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. e di una serie di reati di illecita concorrenza di cui all’art. 513-bis cod. pen. La misura aveva riguardato anche le azioni della società, delle quali l’indagata deduceva la titolarità per una quota.
Investito del riesame, il Tribunale lo aveva dichiarato inammissibile, rilevando che la richiesta era stata proposta dalla parte personalmente, nella veste di mera indagata, e negando in capo a questa la titolarità di un interesse tutelabile, non vantando essa il diritto alla restituzione del bene sottoposto a vincolo. Avverso tale ordinanza l’indagata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge sotto due profili.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta congiuntamente i motivi, incentrati sull’art. 322 cod. proc. pen. e sull’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. La disposizione attribuisce la legittimazione all’impugnazione all’imputato, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate e a quella che avrebbe diritto alla restituzione. Il requisito dell’interesse va valutato secondo il principio generale che condiziona l’ammissibilità di ogni gravame.
Il Collegio richiama la pronuncia delle Sezioni Unite n. 7983 del 2025, Calvarese, secondo cui la persona sottoposta alle indagini può proporre riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla propria posizione, pur quando questo non implichi il diritto alla restituzione del bene. L’interesse non si riferisce all’esito favorevole dello scrutinio sui presupposti della misura, ma all’eliminazione di un pregiudizio relativo a situazioni soggettive tutelate.
La Corte distingue il precedente citato dal Tribunale, Sez. II n. 29663 del 2019, che riguardava la restituzione di una somma spettante alla società e non quote sociali appartenenti, anche solo parzialmente, al singolo socio. Diversa è pure l’ipotesi di Sez. III n. 34996 del 2024, relativa a società di persone e alla posizione del socio privo della legale rappresentanza. Nel caso in esame, invece, il vincolo ha colpito anche le azioni di cui l’indagata deduce la titolarità, provata con la documentazione allegata in sede di riesame.
L’indagata cumula la qualità di persona sottoposta alle indagini per i reati in relazione ai quali il sequestro è stato adottato e quella di titolare di una parte delle azioni. Rileva inoltre l’incidenza della eventuale revoca sulla responsabilità civile verso terzi o verso i soci. Il Tribunale non ha compiutamente affrontato né il tema della restituzione delle azioni e dei diritti connessi, né le allegazioni difensive. Il ricorso è pertanto fondato e si impone l’annullamento con rinvio per nuovo esame.
Nota della Redazione
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