Patteggiamento, ricorso per cassazione ammesso solo per errore manifesto di qualificazione (Cass. pen. Sez. VII n. 35136 del 01.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione con cui si deduce l’erronea qualificazione giuridica del fatto è ammesso nei soli casi di errore manifesto, in cui sussiste l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati. La doglianza è invece inammissibile tutte le volte in cui la diversa qualificazione del fatto presenti margini di opinabilità. Ne consegue che la contestazione sulla sussistenza di una circostanza aggravante, rispetto alla quale il giudice del patteggiamento abbia operato una valutazione plausibile, non integra un motivo consentito ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Il Fatto

Il GIP del Tribunale di Brescia, su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., ha applicato la pena a due imputati per reati in materia di stupefacenti. Al primo erano contestati i reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, e 80, d.P.R. n. 309 del 1990; al secondo il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, con continuazione, attenuanti generiche prevalenti e recidiva.

Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei difensori di fiducia. Il primo ha lamentato vizio di motivazione per la mancata esclusione dell’aggravante di cui all’art. 80, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 309/1990, sostenendo di essersi spogliato dell’arma prima di venire in possesso dello stupefacente. Il secondo ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l’insufficienza della motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata. La difesa del primo imputato ha depositato memoria con motivi aggiunti, chiedendo la riassegnazione del processo ad altra Sezione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta preliminarmente il tema dei limiti del ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento. L’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, circoscrive i motivi deducibili a quelli attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.

I motivi proposti dai ricorrenti non rientrano in alcuna di tali categorie. Le censure investono la motivazione della sentenza su aggravante e recidiva, profili estranei al perimetro tracciato dalla norma. Da qui la declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi.

Il passaggio più rilevante riguarda la doglianza del primo imputato, che aveva contestato la qualificazione del fatto in relazione all’aggravante di cui all’art. 80, d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte richiama il principio secondo cui, in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione del fatto deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati. La doglianza va invece esclusa ogni volta che la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità.

La Corte richiama sul punto Sez. III n. 34902 del 24.06.2015, Rv. 264153, che aveva escluso la dedotta violazione di legge nella qualificazione del fatto in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 80, d.P.R. n. 309 del 1990, a fronte della detenzione da parte dei due imputati, rispettivamente, di kg. 110 e 45 lordi di hashish. Nella specie, la contestazione sulla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 80, lett. d), d.P.R. n. 309 del 1990 non rientra nei limiti così evidenziati.

Segue la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa, con richiamo a Corte cost. n. 186 del 13.06.2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *