Inammissibili i ricorsi su concorso e segni distintivi (Cass. pen. Sez. VII n. 38458 del 27.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, in sede di legittimità, il ricorso che, censurando la motivazione, tende a una diversa ricostruzione dei fatti o a un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova, non essendo consentito alla Corte di cassazione sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito. La presenza continuativa dell’imputato nel punto vendita, quale unico soggetto addetto alla vendita, integra un contributo agevolatore materiale ai fini del concorso nei reati di contraffazione e ricettazione. Ai fini dell’art. 474 cod. pen., la fedele riproduzione della forma e di ogni altro elemento idoneo a ricondurre il prodotto contraffatto all’originale integra la nozione di segno distintivo, anche senza l’apposizione del logo originale. La memoria depositata oltre il termine di quindici giorni liberi prima dell’udienza è tardiva ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.

Il Fatto

La sentenza della Corte di Appello di Bari del 28 maggio 2024 conferma la condanna dei ricorrenti per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. I due ricorrenti sono legati da vincolo coniugale e vengono coinvolti nella medesima vicenda relativa alla vendita di merci contraffatte all’interno di un esercizio commerciale di cui una di essi è proprietaria.

Avverso tale pronuncia entrambi propongono ricorso per cassazione, deducendo plurimi motivi: l’asserita illogicità della motivazione sulla responsabilità, la nullità della sentenza per difetto di correlazione tra la richiesta di patteggiamento e la decisione, l’errata ricostruzione della nozione di segno distintivo e, infine, l’omessa valutazione di prova decisiva e l’insussistenza dell’elemento soggettivo. Nel corso del procedimento una delle parti deposita memoria difensiva.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il motivo con cui il primo ricorrente contesta la correttezza della motivazione sulla dichiarazione di responsabilità, deducendo illogicità fondata su una diversa lettura dei dati processuali. Il motivo è inammissibile: la censura non è consentita dalla legge, poiché alla Corte di cassazione è precluso non solo sovrapporre la propria valutazione delle risultanze a quella dei gradi di merito, ma anche saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante il raffronto con modelli di ragionamento mutuati dall’esterno. Sul punto richiama il principio delle Sezioni Unite n. 12 del 31.05.2000.

Nel merito, il giudice di appello aveva desunto la prova del concorso dalla presenza del ricorrente nel negozio, quale unico addetto alla vendita, al momento della perquisizione della Guardia di Finanza, elemento di per sé idoneo a ritenere il contributo agevolatore materiale. A ciò si aggiunge l’assenza di altra fonte di reddito, circostanza che induce a escludere la natura episodica dell’attività e a ritenerne la protrazione continua e reiterata.

Quanto al motivo sulla asserita nullità per difetto di correlazione tra richiesta di patteggiamento e sentenza di condanna, la Corte rileva che l’errore in cui è incorso il giudice di primo grado, nel ritenere sufficiente l’implicita revoca del consenso del pubblico ministero, ha dato luogo a un errore sul consenso che ha consentito al giudice di appello di decidere autonomamente sulla originaria richiesta, eventualmente rigettandola se non ritenuta congrua.

Sul motivo relativo alla nozione di segno distintivo, la Corte osserva che, contrariamente alle censure difensive, la fedele riproduzione della forma e di qualsiasi altro elemento idoneo a ricondurre il prodotto contraffatto all’originale integra la nozione di cui agli artt. 473-474 cod. pen., non essendo necessario che sia apposto anche il logo dell’originale. Richiama al riguardo Sez. V n. 14578 del 19.02.2025.

Quanto agli ulteriori motivi, comuni a entrambi i ricorrenti e concernenti l’omessa valutazione di prova decisiva e la mancanza dell’elemento soggettivo, la Corte ribadisce che essi tendono a una inammissibile rilettura degli elementi di fatto, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, richiamando Sez. Un. n. 6402 del 30.04.1997. Infine, la memoria depositata è dichiarata tardiva perché presentata oltre il termine di quindici giorni liberi prima dell’udienza previsto dall’art. 611 cod. proc. pen.

I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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