Atti sessuali con minore convivente e riqualificazione ex art. 609-quater (Cass. pen. Sez. 3 n. 15084 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione delle linee guida della Carta di Noto non determina, di per sé, la nullità o la inutilizzabilità degli atti, trattandosi di raccomandazioni aventi valore meramente orientativo. È altresì inammissibile, per carenza di interesse, l’impugnazione con cui l’imputato deduca la violazione delle norme che prescrivono particolari cautele per l’assunzione della prova testimoniale del minore, essendo tali modalità previste nell’esclusivo interesse del soggetto debole. Nei casi di c.d. “doppia conforme”, il vizio di motivazione è censurabile in sede di legittimità solo se riguarda la pretermissione di temi probatori decisivi o il loro manifesto travisamento in entrambi i gradi di giudizio. La condotta di chi compie atti sessuali con minore di anni quattordici, priva di violenza, minaccia o induzione mediante abuso di una condizione di inferiorità psico-fisica, integra il reato di cui all’art. 609-quater cod. pen. e non quello di cui all’art. 609-bis cod. pen.
Il Fatto
L’imputato era stato condannato dal G.U.P. del Tribunale di Reggio Calabria per aver compiuto atti sessuali con la figlia minore della propria convivente, all’epoca di età inferiore ai quattordici anni. La Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva riqualificato il reato in quello di cui all’art. 609-quater cod. pen., rideterminando la pena in anni quattro, mesi quattro e giorni venti di reclusione e confermando la statuizione di interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.
Avverso tale sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, aveva proposto ricorso per cassazione, articolando tredici motivi di doglianza incentrati, tra l’altro, sulla nullità e inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa rese in sede di incidente probatorio, sulla mancata acquisizione di prova contraria, sulla valutazione del compendio probatorio e sulla qualificazione giuridica dei fatti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente disatteso i primi quattro motivi di ricorso, incentrati su violazioni procedurali e di utilizzabilità delle prove, dichiarandoli manifestamente infondati. Sul punto, ha ribadito che la Carta di Noto non detta regole cogenti e tassative ma linee guida di carattere orientativo, la cui eventuale inosservanza non comporta di per sé nullità o inutilizzabilità degli atti. Ha inoltre precisato che è inammissibile, per carenza di interesse, l’impugnazione con la quale l’imputato deduca la violazione delle norme che prescrivono particolari cautele per l’assunzione della prova testimoniale del minore, trattandosi di modalità previste nell’esclusivo interesse del soggetto debole, onde salvaguardarne l’integrità psicologica ed evitare fenomeni di vittimizzazione secondaria.
Quanto alla mancata acquisizione della chat e all’omessa escussione del consulente tecnico di parte, la Corte ha richiamato il principio secondo cui nel giudizio abbreviato d’appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice d’ufficio nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell’art. 603, comma terzo, cod. proc. pen. Ha altresì rilevato l’inammissibilità delle censure avverso il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato, essendo preclusa all’imputato, che abbia optato per l’abbreviato “secco”, la possibilità di contestare successivamente il provvedimento di rigetto.
Con riguardo ai motivi incentrati sulla valutazione della prova, la Corte ha evidenziato come ci si trovi al cospetto di una c.d. “doppia conforme”, postulando tale costruzione che il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità sia soltanto quello discendente dalla pretermissione dell’esame di temi probatori decisivi o dal loro manifesto travisamento in entrambi i gradi di giudizio. Ha quindi ritenuto insindacabile la valutazione di attendibilità della minore operata dai giudici di merito, che avevano considerato tutti i fattori di possibile inquinamento e usura della fonte dichiarativa, escludendo fenomeni di suggestione o induzione e reputando la ricostruzione alternativa della difesa priva di riscontri concreti.
Quanto alla qualificazione giuridica, la Corte ha condiviso la riqualificazione del fatto in atti sessuali con minorenne ex art. 609-quater cod. pen., avendo la Corte territoriale logicamente spiegato che l’imputato aveva approfittato della curiosità della minore, assecondandola, senza far uso di violenza, minaccia o abuso di una condizione di inferiorità psico-fisica, elementi costitutivi del più grave reato di cui all’art. 609-bis cod. pen.
Infine, la Corte ha dichiarato manifestamente infondati i motivi concernenti il trattamento sanzionatorio, la mancata concessione delle attenuanti generiche e le statuizioni civili, richiamando il consolidato orientamento per cui la graduazione della pena e la valutazione del danno risarcibile rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito. Ha conseguentemente dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di difesa della parte civile.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 609-bis c.p. – Violenza sessuale
- Art. 609-quater c.p. – Atti sessuali con minorenne
- Art. 603 c.p.p. – Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale