Assegno sociale: rileva solo lo stato di bisogno oggettivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10981 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento dell’assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335/1995, la condizione reddituale rileva nella sua mera oggettività: il reddito incompatibile è solo quello effettivamente conseguito, non quello astrattamente conseguibile. Non è richiesto che lo stato di bisogno sia incolpevole, né sussiste un onere dell’assistito di sollecitare giudizialmente il coniuge obbligato al mantenimento. La mancata percezione dell’assegno di mantenimento non può essere equiparata all’assenza dello stato di bisogno, restando salvo l’accertamento in concreto di condotte fraudolente volte a simulare artificiosamente situazioni di indigenza.

Il Fatto

Il lavoratore proponeva ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma che, in parziale riforma della decisione di primo grado, gli aveva riconosciuto il diritto all’assegno sociale e alla relativa maggiorazione, ma solo con determinate decorrenze. La Corte territoriale aveva escluso la spettanza della prestazione per il periodo precedente, valorizzando la mancata richiesta dell’assegno di mantenimento al coniuge separato e la conseguente non involontarietà della situazione di indigenza.

La Motivazione della Corte

La Cassazione, accogliendo il primo motivo di ricorso, censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 3, comma 6, della l. n. 335/1995 e dell’art. 38 della l. n. 448/2001. Il Collegio richiama il proprio consolidato orientamento, espresso da Cass. n. 21473/2023, Cass. n. 24954/2021 e Cass. n. 24955/2021, secondo cui la norma, nel valorizzare i redditi percepiti, fa riferimento esclusivamente a quelli effettivamente acquisiti al patrimonio dell’assistito.

La Corte esclude che la legge imponga all’assistito un onere di preventiva e infruttuosa sollecitazione giudiziale del coniuge obbligato al mantenimento. Interpretare diversamente la disposizione significherebbe introdurre un requisito non previsto dal legislatore, ossia quello dell’incolpevolezza dello stato di bisogno, che invece rileva nella sua oggettività. Il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non attribuisce all’intervento pubblico carattere sussidiario rispetto agli obbligati al mantenimento.

La Corte precisa che resta salvo l’accertamento di condotte fraudolente, volte a simulare artificiosamente situazioni di bisogno per profittare della pubblica assistenza. In difetto di prove, anche presuntive, in tal senso, l’assegno sociale non può essere negato a chi, pur avendo astrattamente diritto a un reddito da altrui obbligo di mantenimento, non lo abbia in concreto percepito. Nel caso di specie, la Corte territoriale, pur dando atto in astratto della rilevanza delle ipotesi di frode, non ne aveva verificato la sussistenza, fondando la decisione esclusivamente sulla mancata involontarietà dello stato di bisogno.

Per queste ragioni la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti tre motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, cui demanda anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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