Sanzione per lavoro irregolare: natura afflittiva e retroattività della lex mitior (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14149 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione amministrativa per il c.d. lavoro irregolare, prevista dall’art. 3, comma 3, del d.l. n. 12 del 2002, conv. con modif. nella l. n. 73 del 2002, in ragione della sua eccedenza rispetto al valore del profitto in concreto conseguito o conseguibile dall’autore dell’illecito, ha natura afflittiva e quindi “sostanzialmente penale”, con conseguente applicabilità del regime di retroattività della lex mitior. Ne consegue che, ove la normativa sopravvenuta risulti più favorevole, essa va applicata anche alle violazioni commesse in epoca anteriore alla sua entrata in vigore.
Il Fatto
A seguito di un accertamento ispettivo, all’allora legale rappresentante di un’associazione era stata contestata la mancata regolarizzazione di una lavoratrice impiegata senza comunicazione di instaurazione del rapporto. L’ordinanza ingiunzione emessa dall’Ispettorato del lavoro era stata opposta dinanzi al Tribunale, che aveva respinto l’opposizione, con conferma in appello.
La Corte territoriale aveva escluso l’applicabilità del cumulo giuridico e aveva ritenuto la responsabilità del legale rappresentante per gli obblighi di controllo e vigilanza connessi alla carica. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo la violazione dei criteri di imputazione della responsabilità e, con il secondo motivo, la mancata applicazione del principio di irretroattività della legge più favorevole alle sanzioni amministrative aventi natura punitiva.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, relativo all’imputazione della violazione, rilevando che l’accertamento della responsabilità del legale rappresentante risultava sorretto da doppia conforme e non più rivedibile in sede di legittimità. Le deduzioni del ricorrente, volte a contestare il ruolo attivo nel reclutamento del personale, sono state ricondotte a un mero dissenso valutativo rispetto alle conclusioni del giudice di merito.
Ha invece accolto il secondo motivo, richiamando il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la sanzione amministrativa per il c.d. lavoro irregolare, ove ecceda il valore del profitto conseguito o conseguibile, assume natura afflittiva e quindi “sostanzialmente penale”. Tale qualificazione impone l’applicazione delle garanzie proprie della materia penale, ivi compresa la retroattività della norma più favorevole.
La Corte ha evidenziato come la sentenza impugnata non avesse applicato tale principio, avendo invece fatto riferimento alla generale regola di irretroattività di cui all’art. 11 delle Preleggi. La mancata considerazione della natura punitiva della sanzione ha determinato la violazione dei parametri costituzionali e convenzionali invocati dal ricorrente.
In accoglimento del secondo motivo, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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