Cassazione: inammissibile il ricorso che chiede una rilettura del fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 32744 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione di un vizio di motivazione, solleciti una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione e valutazione della prova. Un tale modo di procedere è estraneo al giudizio di legittimità, perché trasformerebbe la Corte di cassazione nell’ennesimo giudice del fatto. Il sindacato di legittimità resta circoscritto al controllo della logicità, congruità e correttezza giuridica della motivazione, restando insindacabile la valutazione delle dichiarazioni già esaminate dal giudice di merito. Ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice prenda in esame gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, restando disattesi gli altri; e, in tema di furto, la valutazione della tenuità del danno ex art. 62 n. 4 cod. pen. impone di considerare non solo il valore della cosa sottratta, ma il pregiudizio complessivo arrecato alla persona offesa.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, all’esito del giudizio di secondo grado, per un furto commesso insieme ad un altro soggetto, che in un primo momento aveva assunto su di sé l’intera responsabilità dell’azione criminosa. La Corte d’appello aveva confermato la responsabilità del ricorrente, valorizzando le risultanze del verbale di arresto redatto dalla polizia giudiziaria intervenuta.
Avverso la sentenza di appello il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: un vizio di motivazione, per non avere i giudici di merito adeguatamente considerato le dichiarazioni del coimputato che scagionavano il ricorrente; e la violazione degli artt. 62 n. 4 e 62-bis cod. pen., in relazione al diniego della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità e delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, rilevando che entrambi i motivi sono manifestamente infondati, privi di specificità e del tutto assertivi. Essi, in particolare, si sostanziano nella riproduzione di censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, senza la necessaria critica analitica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Quanto al primo profilo, la Corte ricostruisce il percorso dei giudici di appello, che si sono confrontati con le dichiarazioni rese dal coimputato, il quale aveva riferito di essere stato l’autore esclusivo del furto e di avere incontrato sul posto il ricorrente. Tale versione è però ritenuta incompatibile con quanto rilevato dalla polizia giudiziaria e riportato nel verbale di arresto, atto fidefaciente in quanto attestante quanto direttamente osservato dagli agenti. La fuga del ricorrente al momento dell’avvistamento, mentre il complice spingeva il mezzo appena sottratto, depone per il pieno concorso nel reato. La stessa ricostruzione appare inoltre più verosimile, considerata l’obiettiva difficoltà di asportare da soli un mezzo con le ruote forate dall’interno di una proprietà recintata.
Di fronte a una motivazione logica e coerente, osserva la Corte, il ricorrente chiede sostanzialmente una rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri di valutazione: procedimento inammissibile, perché trasformerebbe la Corte di legittimità nell’ennesimo giudice del fatto.
Anche il secondo motivo è respinto. Il diniego della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità è pienamente motivato: si tratta di mezzo funzionante, sebbene con le ruote bucate e senza carburante, e il pregiudizio arrecato va valutato complessivamente, tenuto conto anche del danneggiamento del muro perimetrale cagionato dall’accesso al fondo. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità (Sez. 5 n. 24003 del 2014; Sez. 6 n. 30177 del 2013) secondo cui, ai fini dell’accertamento della tenuità del danno, va considerato il valore complessivo del pregiudizio, compresi i danni ulteriori subiti dalla persona offesa.
Quanto alle attenuanti generiche, la Corte territoriale non ha evidenziato elementi positivamente valutabili, non potendo ritenersi tale la sola scelta del rito abbreviato. Rilevano invece i numerosissimi precedenti penali, indicativi di un profilo personologico di inaffidabilità e di carenza di autocontrollo. La Corte ribadisce il costante orientamento (Sez. Un. n. 27727 del 2023, dep. 2024; Sez. 3 n. 2233 del 2021, dep. 2022) per cui non occorre che il giudice consideri tutti gli elementi, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi. Dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. ad opera del d.l. n. 92 del 2008, convertito dalla legge n. 125 del 2008, il solo stato di incensuratezza non basta più. L’inammissibilità travolge ogni profilo e comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria.
Nota della Redazione
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