Doppia conforme e vizi di motivazione nella responsabilità per furto aggravato (Cass. pen. Sez. VII n. 32753 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di c.d. doppia conforme affermazione di responsabilità, la sentenza di primo grado e quella di appello formano un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrandosi vicendevolmente i due provvedimenti. Le censure che, dietro l’apparente prospettazione del vizio di legittimità, investono la ricostruzione e la valutazione del fatto e l’apprezzamento del materiale probatorio sono rimesse alla esclusiva competenza del giudice di merito. Il giudizio di comparazione tra opposte circostanze e la determinazione della pena in concreto sfuggono al sindacato di legittimità quando non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorretti da sufficiente motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di furto aggravato. La difesa ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, deducendo quattro motivi: la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata assoluzione; il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.; la mancata riqualificazione del fatto come furto tentato; il trattamento sanzionatorio, con riferimento agli artt. 62-bis e 62 n. 4 cod. pen. e alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
La questione centrale attiene alla possibilità, per il giudice di legittimità, di sindacare l’apparato motivazionale delle conformi sentenze di merito e le valutazioni discrezionali in tema di circostanze e di pena.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio della doppia conforme: la sentenza di primo grado e quella di appello costituiscono un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrandosi vicendevolmente. Il Collegio richiama sul punto una giurisprudenza pacifica della Suprema Corte.
Su questa base, le sentenze di merito risultano assistite da conferente apparato argomentativo a sostegno dell’affermazione di penale responsabilità. Le deduzioni del primo motivo, dietro l’apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernono in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto e l’apprezzamento del materiale probatorio, profili rimessi alla esclusiva competenza della Corte d’appello, che ha offerto una motivazione congrua ed esente da vizi logici, fondata su corretti criteri di inferenza. Quanto alla prospettata connivenza non punibile, la Corte territoriale ha chiarito che tale evenienza doveva escludersi, essendo stato accertato il ruolo di “palo” svolto dall’imputato, con conseguente rafforzamento e agevolazione della azione predatoria dei correi.
Il secondo motivo è infondato: la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa alla luce del disvalore oggettivo della condotta accertata, per il valore non irrisorio dei beni sottratti, e della abitualità della condotta, essendo l’imputato gravato da altri precedenti anche specifici.
Quanto al terzo motivo, la Corte territoriale ha offerto congrua motivazione della denegata riqualificazione, ponendo in evidenza l’avvenuto impossessamento della res da parte dell’imputato e dei complici, ciò che esclude la forma tentata.
Sul trattamento sanzionatorio, i profili riguardanti la pena in concreto e la mancata concessione delle attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito valorizzato la negativa personalità dell’imputato, gravato da plurimi precedenti, e le modalità del fatto. Il giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del merito, sfugge al sindacato di legittimità quando non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Nel giudizio di cassazione è pertanto inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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