Riparazione per ingiusta detenzione: il comportamento ostativo va valutato ex ante (Cass. pen. Sez. IV n. 3005 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice chiamato a decidere sull’istanza deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, con giudizio ex ante e secondo un iter logico-motivazionale autonomo rispetto a quello del processo di merito, al fine di stabilire se la condotta dell’istante abbia ingenerato la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. Non rileva la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità, ma solo la verifica del comportamento che ha contribuito a configurare il grave quadro indiziario. Il giudice non può valorizzare fatti la cui verificazione sia stata esclusa dal giudice di merito, né condotte ritenute non sufficientemente provate con la sentenza assolutoria; può invece rivalutare i fatti accertati e non esclusi in quella sede. Il comportamento ostativo è ravvisabile anche in chi abbia agito in condizione di necessità, sempre che si accerti che la condotta dolosa abbia dato causa alla detenzione subita.
Il Fatto
La Corte d’appello, Sezione distaccata di Sassari, con ordinanza del 15 marzo 2024 ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da due soggetti in relazione alla custodia cautelare patita in carcere e agli arresti domiciliari nel 2012, per i reati di associazione per delinquere, maltrattamenti, lesioni e sequestro di persona.
Gli istanti erano accusati di aver partecipato a un’associazione dedita a truffe ai danni di pazienti affetti da Alzheimer o demenza senile, sottoposti a maltrattamenti e privazione della libertà personale attraverso un protocollo terapeutico presentato come innovativo. Il Tribunale li aveva assolti con sentenza definitiva, riconoscendo per i familiari la scriminante putativa dello stato di necessità. Il giudice della riparazione ha ritenuto insussistente la condotta ostativa. Il Procuratore generale ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ribadito che il giudice della riparazione, per stabilire se l’istante abbia dato o concorso a dare causa alla detenzione con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori con valutazione ex ante, seguendo un iter autonomo rispetto al processo di merito. Non si tratta di accertare se la condotta integri reato, ma solo se abbia ingenerato la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito.
La verifica riguarda l’esistenza di un comportamento che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario. Il giudice deve stabilire se dal quadro a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l’apparenza della fondatezza delle accuse, poi smentita, e se vi abbia contribuito la condotta processuale ed extraprocessuale dell’istante.
Il giudice non può valorizzare fatti la cui verificazione sia stata esclusa dal giudice di merito o non accertata oltre ogni ragionevole dubbio: non sono ostative le condotte escluse sul piano fattuale o ritenute non sufficientemente provate con l’assoluzione. Deve invece esaminare tutti gli elementi utilizzabili nella fase delle indagini, con riguardo a condotte di eclatante negligenza, imprudenza o violazione di leggi, fornendo motivazione non censurabile se adeguata.
Nel caso concreto il giudice della riparazione non ha applicato correttamente tali principi. Ha escluso la condotta ostativa fondandosi sulle motivazioni della sentenza assolutoria e sul tenore degli interrogatori di garanzia. Tuttavia le condotte di maltrattamento contestate non erano state negate dalla sentenza assolutoria, che le ha confermate nella materialità, ritenendole scriminate dallo stato di necessità putativo. Il giudice della riparazione può rivalutare i fatti accertati e non esclusi solo al fine di decidere sul diritto alla riparazione, potendo ravvisare il comportamento ostativo anche in chi abbia agito in condizione di necessità.
La Corte ha inoltre rilevato che nella sentenza assolutoria si menziona una conversazione intercettata da cui emerge la consapevolezza delle condotte, e che gli istanti avevano tenuto un comportamento processuale poco lineare. L’ordinanza, accogliendo l’istanza senza compiutamente valutare la condotta in un giudizio ex ante, è stata pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio.
Nota della Redazione
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