Ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse (Cass. pen. Sez. 2 n. 15866 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’interesse all’impugnazione, richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., deve essere concreto e attuale e deve persistere sino al momento della decisione, poiché va apprezzato con riferimento all’idoneità dell’esito del giudizio a eliminare la situazione giuridica dedotta come pregiudizievole. La sopravvenuta perdita di efficacia della misura cautelare e la definizione del giudizio di merito con sentenza che ha riqualificato il fatto e dichiarato il non doversi procedere per difetto di querela determinano il venir meno di ogni interesse attuale e concreto alla decisione sul ricorso. Non è dedotto uno specifico interesse alla decisione ai fini di un’eventuale domanda di riparazione per ingiusta detenzione. Alla declaratoria di inammissibilità non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, atteso che la carenza di interesse è sopravvenuta alla proposizione del ricorso e non è riconducibile a condotta colpevole del ricorrente.

Il Fatto

Con ordinanza del gennaio 2024, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo applicava all’indagato la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di associazione di tipo mafioso, estorsione aggravata e reati in materia di armi. In sede di riesame, il Tribunale annullava l’ordinanza genetica limitatamente al delitto associativo, escludendo la gravità indiziaria.

Successivamente, dichiarata la perdita di efficacia della misura per i reati in materia di armi per decorso del termine di fase, la custodia permaneva solo per l’estorsione aggravata dal metodo mafioso. Nel luglio 2025, il Tribunale accoglieva l’istanza difensiva e sostituiva la custodia in carcere con gli arresti domiciliari, assistiti da dispositivo elettronico. Il pubblico ministero proponeva appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen.; il Tribunale del riesame accoglieva l’appello e disponeva il ripristino della custodia in carcere. Avverso tale ordinanza l’indagato proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente verificato la sussistenza dell’interesse all’impugnazione, richiamando il consolidato principio secondo cui l’interesse, ai sensi dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., deve essere concreto e attuale e persistere fino alla decisione. Nel caso di specie, la difesa aveva documentato che la misura cautelare era divenuta inefficace all’esito del giudizio di merito, definito con sentenza del Tribunale di Palermo del febbraio 2026. Tale sentenza, previa riqualificazione dell’estorsione aggravata nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia aggravata, aveva dichiarato il non doversi procedere per difetto di querela.

La Corte ha quindi rilevato che la sopravvenuta perdita di efficacia della misura e la definizione del giudizio di merito determinano il venir meno di ogni interesse attuale e concreto alla decisione sul ricorso, non potendo dall’eventuale annullamento dell’ordinanza impugnata derivare alcun effetto favorevole per il ricorrente. In tal senso si era espressa la stessa difesa, che aveva rappresentato il venir meno dell’interesse alla decisione.

Quanto alla possibilità di configurare un interesse residuale ai fini di un’eventuale domanda di riparazione per ingiusta detenzione, la Corte ha escluso che un simile interesse fosse stato dedotto, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 7931 del 2011 (Testini), secondo cui occorre uno specifico interesse alla decisione.

Infine, la Corte ha precisato che alla declaratoria di inammissibilità non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, poiché la carenza di interesse è sopravvenuta alla proposizione del ricorso e non è riconducibile a condotta colpevole del ricorrente, in conformità con le Sezioni Unite n. 20 del 1996 (Vitale).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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