Truffa online aggravata dalla minorata difesa per concreto vantaggio informatico (Cass. pen. Sez. II n. 19294 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di truffa contrattuale consumata on line, l’aggravante della minorata difesa di cui all’art. 640, secondo comma, n. 2-bis, cod. pen. è configurabile solo quando l’agente abbia tratto, consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall’utilizzazione dello strumento informatico o telematico, approfittando delle condizioni di luogo che rendono la vittima in una situazione di oggettiva debolezza. Deve, pertanto, escludersi l’aggravante quando il mezzo telematico abbia costituito solo l’occasione del primo contatto tra le parti e la trattativa si sia poi sviluppata attraverso canali che hanno consentito all’agente di rivelare la propria reale identità e di porre in visione il bene, senza che lo strumento informatico sia stato impiegato per schermare la propria identità o per sottrarre il prodotto al controllo preventivo dell’acquirente.

Il Fatto

La Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva escluso l’aggravante della minorata difesa e rideterminato la pena in mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 640, secondo comma, n. 2-bis, cod. pen. e il vizio di motivazione. Secondo l’ufficio requirente, l’aggravante sarebbe stata integrata dall’offerta del bene su una piattaforma on line e dallo svolgimento delle trattative interamente a distanza, tramite messaggistica, che avrebbero posto la vittima in una condizione di debolezza.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi aspecifici e manifestamente infondati. Richiamando il proprio consolidato orientamento, la Corte ha precisato che, in tema di truffa on line, l’aggravante della minorata difesa ricorre solo quando l’autore abbia tratto, consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall’utilizzo dello strumento informatico, come nel caso in cui la costante distanza tra venditore e acquirente impedisca la verifica della qualità del prodotto e dell’identità del venditore (Sez. 2, n. 28070 del 2021, Poropat, Rv. 281800 – 01).

La Corte ha, altresì, ribadito il principio per cui l’aggravante deve essere esclusa quando solo il primo contatto sia avvenuto tramite piattaforma web e la trattativa si sia poi sviluppata attraverso messaggi telefonici o incontri (Sez. 2, n. 1085 del 2020, Salamone, Rv. 280515 – 01), proprio perché viene meno l’approfittamento delle condizioni di luogo.

Applicando tali principi al caso concreto, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la motivazione dei giudici di appello, i quali avevano escluso l’aggravante rilevando che il mezzo telematico aveva costituito solo l’occasione del contatto tra le parti. La trattativa, infatti, era proseguita tramite messaggistica su un numero fornito dal venditore, il quale aveva rivelato la propria identità fornendo i dati della carta di pagamento e il codice fiscale, oltre ad aver inviato foto del bene. Il ricorrente non si era confrontato criticamente con tale motivazione.

Infine, la Corte ha osservato che il legislatore, nell’introdurre la nuova aggravante di cui all’art. 640, secondo comma, n. 2-ter, cod. pen. (per effetto dell’art. 16, comma 1, lett. t), n. 1, l. 28 giugno 2024 n. 90), ha richiesto l’idoneità dello strumento informatico ad ostacolare l’identificazione, recependo gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di truffa on line, confermando così l’attualità del criterio del concreto vantaggio elaborato dalla Corte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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