Inammissibile il ricorso che non trascrive gli atti e non denuncia l’ermeneutica (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21633 del 01.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che censuri l’interpretazione di un atto negoziale, riservata al giudice del merito come accertamento di fatto, è inammissibile ove non denunci la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e non evidenzi l’assoluta inadeguatezza o l’inesistenza dei dati valorizzati dal giudice di merito. Non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa, ancorché plausibile, dovendo il ricorrente allegare le regole giustificative violate o il percorso argomentativo viziato. Parimenti inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, è il ricorso che censuri la qualificazione di una domanda come nuova senza trascrivere il contenuto degli atti processuali richiamati e senza indicare l’atto e il momento in cui la questione fu introdotta.

Il Fatto

Un lavoratore agisce nei confronti di più società per ottenere l’accertamento della costituzione di un rapporto di lavoro, con qualifica di dirigente o di quadro, e il risarcimento del danno per mancata assunzione. La Corte d’appello conferma la pronuncia di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile l’appello per competenza funzionale del giudice fallimentare, essendo in corso una procedura di amministrazione straordinaria, e aveva respinto la domanda nel merito.

Il giudice del gravame rileva che il ricorso introduttivo fondava la pretesa non sull’art. 2112 cod. civ., ma sull’accordo sindacale stipulato ai sensi dell’art. 47 della legge n. 428 del 1990, che impegnava la cessionaria ad assumere un solo lavoratore con qualifica di quadro presso lo stabilimento interessato. Il profilo professionale rivendicato dal lavoratore non figurava tra quelli suscettibili di assunzione. Il lavoratore propone ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. In primo luogo, le censure sono prospettate in violazione del principio di specificità dei motivi: il ricorrente avrebbe dovuto trascrivere nel ricorso, almeno nei tratti salienti, il contenuto dell’atto introduttivo del giudizio, offrendo alla Corte gli elementi per individuarlo e reperirlo, così da assolvere il duplice onere posto dagli art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. e art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.

Quanto alla questione relativa all’omessa applicazione dell’art. 2112 cod. civ. e al diritto di assunzione derivante dal trasferimento d’azienda, la Corte osserva che il giudice di merito l’aveva ritenuta nuova, non essendo stata prospettata nell’atto introduttivo, e che il ricorrente non indica in quale atto difensivo e in quale momento processuale fu introdotta, né le ragioni del rigetto e i motivi di riproposizione in appello.

La Corte ricorda che l’interpretazione di un atto negoziale è riservata al giudice del merito, costituendo accertamento di fatto, e che in sede di legittimità il sindacato è limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della sussistenza di una motivazione logica e coerente. La denuncia della violazione delle regole ermeneutiche esige la precisazione del modo in cui la violazione si è realizzata e delle ragioni della deficienza del ragionamento, non potendo risolversi nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa.

Nel caso concreto, il lavoratore si limita a rivendicare una lettura alternativa dell’accordo sindacale e del suo art. 6, prescindendo dalla qualifica dedotta. La Corte afferma che l’interpretazione del giudice di merito deve essere una delle possibili e plausibili, non necessariamente l’unica o la migliore in astratto; alla parte che aveva proposto la lettura disattesa non è consentito dolersi in sede di legittimità per la preferenza accordata all’altra. Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna alle spese e obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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