Trattamento fine rapporto personale non dirigente ICE assunto entro 1995 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1072 del 10.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai dipendenti non dirigenti dell‘ICE già in servizio al 31 dicembre 1995 non è applicabile la disciplina della indennità di buonuscita di cui all‘art. 13 della legge n. 70 del 1975, ma il regime del trattamento di fine rapporto, riconosciuto in virtù dell‘art. 5, comma 5, della legge n. 106 del 1989 e poi tenuto fermo dall‘art. 46, comma 5, del CCNL enti pubblici non economici 1998-2001. La distinzione tra posizioni dirigenziali e non dirigenziali è decisiva: per i dirigenti, in ragione dell’attrazione dei rapporti nel pubblico impiego privatizzato ad opera dell‘art. 10 della legge n. 68 del 1997 e della mancata previsione contrattuale di una disciplina specifica del TFR, continua ad applicarsi la disciplina legale dell’indennità di buonuscita. Il giudice che abbia accomunato le due categorie è incorso in violazione di legge, con conseguente cassazione con rinvio.
Il Fatto
Alcuni lavoratori, dipendenti dell‘ICE – Istituto per il commercio estero, hanno convenuto in giudizio l’ente, poi subentrato all‘Agenzia ICE e al Ministero dello sviluppo economico, per ottenere l’inclusione nella base di calcolo degli accantonamenti per il t.f.r. di alcune voci retributive percepite nel periodo 1990-2004, che l’ente aveva escluso dal computo.
La domanda è stata rigettata in primo grado e la pronuncia è stata confermata dalla Corte d’Appello di Roma, sul presupposto che non operasse il regime del t.f.r. dovendosi applicare la disciplina legale dell’indennità di buonuscita, con rilievo sul carattere non stipendiale delle voci rivendicate. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio rileva che la sentenza di appello è passata in giudicato nei confronti dei lavoratori che non hanno proposto ricorso, essendo il litisconsorzio facoltativo derivante dalla riunione dei giudizi. La notificazione ex art. 332 cod. proc. civ. integra una mera litis denuntiatio e non una vocatio in ius: essendo decorso il termine lungo, non si prospetta la necessità di ordinarne l’esecuzione.
Nel merito, la questione era già stata esaminata dalla Corte con riferimento al personale non dirigente già in servizio al 31 dicembre 1995 e, per converso, alla posizione dei dirigenti. Il Collegio dichiara di riportarsi integralmente a tali precedenti, non essendo emerse questioni nuove che inducano a rimeditare l’orientamento.
Il primo motivo, che denunciava la violazione del principio del contraddittorio per non essere stato provocato il contraddittorio sul regime applicabile, è infondato. La Corte territoriale ha sì seguito una linea autonoma rispetto a quella delle parti, ma è rimasta entro corretti binari processuali: doveva previamente verificare la disciplina del rapporto e non si trattava di muovere rilievi d’ufficio ex art. 101, comma 2, cod. proc. civ., bensì di valutare la base giuridica dell’azione, profilo interno al contraddittorio.
Il secondo motivo è invece fondato. La sentenza impugnata è erronea per non aver distinto le posizioni dei dirigenti da quelle dei lavoratori non dirigenti, accomunandole in contrasto con l’insegnamento di legittimità che giunge a conclusioni opposte per le due categorie. Rispetto ai non dirigenti assunti prima del 31 dicembre 1995 è proseguito il regime di t.f.r. già applicato, con conseguente venir meno del fondamento ultimo della decisione impugnata.
Ne deriva l’accoglimento del secondo motivo e la cassazione della sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione perché verifichi la qualifica non dirigenziale dei ricorrenti e, per il resto, provveda anche sulle spese. Il terzo motivo resta assorbito, travolto ex art. 336, comma 1, cod. proc. civ., dovendo il tema delle voci retributive formare oggetto del giudizio di rinvio; assorbito anche il quarto motivo sulle spese di appello. Il Collegio esclude il raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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