Esecuzione del giudicato sulla carta elettronica del docente (TAR Campania n. 1585 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, il TAR accerta l’obbligo della pubblica amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, quando sia decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Ove sia spirato il termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione. L’inerzia dell’amministrazione non può essere invocata per sottrarsi all’adempimento. Il Collegio nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, senza che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa costituiscano legittimo impedimento.

Il Fatto

La ricorrente, docente, agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500,00 euro annui tramite la c.d. carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per un totale di 2.500,00 euro.

Espone che l’amministrazione, rimasta soccombente, non ha proposto impugnazione, sicché il provvedimento è passato in giudicato. Lamenta l’esito infruttuoso della notifica e l’inutile decorso del termine di 120 giorni per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Chiede quindi la condanna al pagamento, oltre accessori, e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il disposto dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.

Risulta rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, nonché quello di cui agli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm.. La sentenza ottemperanda è stata ritualmente notificata presso la sede dell’amministrazione resistente.

È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Il Collegio precisa che, in caso di decorso del termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo. La natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria e l’imputabilità del ritardo alla sola condotta omissiva dell’amministrazione impediscono a quest’ultima di giovarsi del proprio contegno inerte.

Sempre in accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta un Dirigente della competente Direzione generale, senza compenso e con facoltà di delega ad altro funzionario. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi apposito stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione ai procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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