Liste testimoniali tardive e poteri officiosi del giudice in dibattimento (Cass. pen. Sez. II n. 4769 del 05.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ammissione di prove non tempestivamente indicate dalle parti nelle liste depositate ai sensi dell’art. 468 cod. proc. pen. non è prevista dalla legge come causa di nullità. Rientra, invece, tra i poteri del giudice assumere i mezzi di prova che, sia pure intempestivamente, siano stati indicati, con la conseguenza che la prova tardivamente indicata ed espletata deve ritenersi ammessa d’ufficio. Il termine di presentazione della lista dei testimoni va riferito alla prima udienza di trattazione e non alle successive udienze di rinvio: la parte riacquista il diritto di depositarla solo se il dibattimento sia stato rinviato a nuovo ruolo o ad udienza fissa prima dell’apertura, purché la posizione dell’imputato non sia stata trattata alla prima udienza. La persona offesa che si costituisca parte civile fuori udienza può depositare la lista testimoniale prima della notificazione della dichiarazione di costituzione e ha diritto, una volta costituita, all’ammissione delle prove ivi indicate.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado per reati di usura, in continuazione tra loro. La Corte d’appello di Napoli, riformando parzialmente la decisione, ha dichiarato l’estinzione per intervenuta prescrizione dell’imputazione di tentata estorsione e ha confermato il giudizio di responsabilità per i reati di usura, rideterminando la pena.
Avverso la sentenza di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi. Con il primo ha censurato il vizio di motivazione e la violazione di legge per non avere la Corte territoriale rilevato la tardività del deposito della lista testi della parte civile, avvenuto il 3 marzo 2016 rispetto alla prima udienza fissata al 9 marzo 2016. Con il secondo ha dedotto la nullità per difetto di motivazione in ordine al deposito della lista da parte della persona offesa con atto fuori udienza, in un processo con udienza preliminare, dopo la celebrazione di quest’ultima e prima della costituzione di parte civile.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso infondato per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Quanto al primo, l’ammissione di prove non tempestivamente indicate nelle liste ex art. 468 cod. proc. pen. non è normativamente prevista quale causa di nullità. La Suprema Corte richiama sul punto un orientamento consolidato, rappresentato dalle decisioni Sez. V n. 46317 del 11.11.2004, Sez. VI n. 9214 del 01.02.2005 e Sez. V n. 15325 del 10.02.2010.
La Corte aggiunge che la censura è manifestamente infondata sotto un ulteriore profilo. Il termine di presentazione della lista dei testimoni per il dibattimento va riferito alla prima udienza di trattazione e non anche alle successive udienze di rinvio. La parte riacquista il diritto di presentare la propria lista soltanto nell’ipotesi in cui il dibattimento sia stato rinviato a nuovo ruolo o ad udienza fissa prima dell’apertura, purché la posizione dell’imputato non sia stata trattata alla prima udienza, secondo il principio espresso da Sez. VI n. 26048 del 17.05.2016. Nel caso di specie la lista dei testimoni della parte civile non può ritenersi tardivamente depositata, perché il deposito è avvenuto in cancelleria il 3 marzo 2016, con costituzione di parte civile all’udienza del 9 giugno 2016, nel corso della quale il Tribunale rilevava l’assenza di questioni preliminari e disponeva un mero rinvio, senza procedere all’apertura del dibattimento, avvenuta solo all’udienza del 18 settembre 2017.
Per mera completezza, la Corte osserva che anche l’ammissione di prove testimoniali tardivamente indicate non costituirebbe causa di nullità della relativa ordinanza, posto che rientra tra i poteri del giudice assumere le prove anche d’ufficio: la prova tardivamente indicata ed espletata deve dunque ritenersi ammessa d’ufficio.
Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la persona offesa che si costituisca parte civile fuori udienza ha la facoltà di depositare la lista testimoniale nei termini di cui all’art. 468 cod. proc. pen. prima della notificazione della dichiarazione di costituzione. Una volta costituita, ha diritto all’ammissione delle prove testimoniali ivi indicate, essendo l’imputato posto nella condizione di conoscere l’ambito di indagine rispetto al quale organizzare la propria difesa in dibattimento, come affermato da Sez. IV n. 27388 del 21.02.2018 e Sez. IV n. 4372 del 14.01.2011.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso conseguono, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata equitativamente in euro tremila. Nulla è riconosciuto alla parte civile, che, in un procedimento trattato con contraddittorio scritto, non ha dato alcun tempestivo contributo alla decisione, depositando conclusioni e nota spese solo tardivamente, il giorno stesso dell’udienza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 468 c.p.p. – Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso