Ricorso pensionistico ammissibile senza previa domanda amministrativa di privilegio (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 6 del 08.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., il ricorso in materia pensionistica con cui l’interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio oppostogli in sede amministrativa, domandi in sede giudiziale il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio, ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito, senza avere presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata. L’istanza proposta in costanza di rapporto di servizio, diretta ad accertare il collegamento tra infermità insorte e attività lavorativa, è oggettivamente finalizzata al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio in funzione del trattamento di privilegio. Resta ferma la necessità di una apposita richiesta quando oggetto di impugnazione sia il provvedimento di diniego della dipendenza medesima.
Il Fatto
Un ispettore capo della Polizia di Stato, in servizio dal 1973 al 2007, chiede il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune infermità e il conseguente trattamento pensionistico privilegiato. Il Ministero dell’Interno respinge le istanze con decreto del 20 dicembre 2013, fondato sul parere negativo del Comitato di verifica delle cause di servizio.
L’interessato propone ricorso davanti alla Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, che lo dichiara inammissibile ex art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., per assenza di previa domanda amministrativa di pensione privilegiata: il ricorso era stato depositato otto giorni dopo la presentazione di tale domanda.
La Motivazione della Corte
L’appellante censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 153 c.g.c., sostenendo che il ricorso non traeva origine dalla domanda di pensione privilegiata presentata pochi giorni prima, ma dal decreto ministeriale di diniego, e richiama una pronuncia della Terza Sezione centrale d’appello su fattispecie analoga.
Il Collegio ritiene l’appello fondato. Questa Sezione ha già chiarito, in più occasioni, che l’istanza proposta in costanza di rapporto di servizio, mirata all’accertamento del collegamento tra infermità insorte e attività lavorativa prestata, è oggettivamente finalizzata al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio in funzione del trattamento pensionistico privilegiato.
Resta ferma la prevista formalizzazione di un’apposita richiesta, quando oggetto di impugnazione davanti al Giudice di prime cure sia stato, come nella specie, il provvedimento di diniego della dipendenza da causa di servizio e, quindi, di insussistenza dei presupposti per la concessione del trattamento di privilegio cui tale accertamento è funzionale ex art. 12 d.P.R. n. 461 del 2001.
Tali conclusioni trovano autorevole avallo nella sentenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale n. 12 del 17 agosto 2023, alle cui motivazioni la Corte rinvia. Il supremo organo di nomofilachia, dopo approfondita disamina degli orientamenti, ha concluso che è ammissibile il ricorso con cui l’interessato, a fronte del diniego amministrativo, domandi l’accertamento della dipendenza in funzione del futuro trattamento di privilegio, senza avere presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata.
L’appello è pertanto accolto. La sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rimessi al giudice di primo grado, in diversa composizione, ai sensi dell’art. 199, comma 2, c.g.c., per il riesame nel merito e la regolazione delle spese, anche del grado di appello.
Nota della Redazione
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