Indennità di imbarco dimezzata pensionabile per il personale di supporto navale (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 70 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 66, comma 2, del d.P.R. n. 254/1999, nel richiamare l’art. 1, comma 1, del d.P.R. 11 ottobre 1988, non istituisce una autonoma indennità di supporto logistico a dispositivo navale, ma rinvia all’indennità di imbarco di cui all’art. 4 della legge n. 78/1983, richiamata dall’art. 3, comma 18-bis, del d.l. n. 387/1987. Tale indennità, pur dimezzata nella misura per il personale specializzato impiegato in modo esclusivo nei comandi e reparti logistico-addestrativi, conserva la medesima qualità giuridica ed è pensionabile ai sensi dell’art. 52, comma 5, del d.P.R. n. 164/2002. La mancata menzione nell’art. 53 del d.P.R. n. 1092/1973 non osta alla pensionabilità, poiché l’inclusione nella base pensionabile e la pensionabilità sono realtà giuridiche distinte. La disciplina della misura dell’indennità, compresa quella dell’art. 1868 cod. ord. mil., non incide sulla sua natura giuridica.

Il Fatto

Un appartenente alla Guardia di Finanza, collocato in quiescenza, era stato impiegato in modo esclusivo, fin dal 1977, in un comando a supporto del dispositivo navale. Adiva il giudice contabile per ottenere il riconoscimento della pensionabilità dell’indennità d’impiego prevista dall’art. 66, comma 2, del d.P.R. n. 254/1999, già riconosciutagli dal giudice amministrativo.

Il giudice di primo grado respingeva la domanda, ravvisando nell’indennità in questione un istituto ontologicamente diverso dall’indennità di imbarco e privo di copertura normativa quanto alla pensionabilità. Il ricorrente proponeva appello, deducendo il difetto di giurisdizione, il contrasto con il giudicato amministrativo e la violazione di legge sotto il profilo del tempus regit actum.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello respinge in via pregiudiziale l’eccezione di difetto di giurisdizione. Il giudice di prime cure ha statuito sulla pensionabilità dell’indennità ex art. 52, comma 5, del d.P.R. n. 164/2002, negandola, e dunque è rimasto nell’alveo della propria cognizione.

Nel merito l’appello è fondato. La Corte ricostruisce la successione delle fonti. L’indennità mensile d’imbarco è istituita dall’art. 4 della legge n. 78/1983. L’art. 3, comma 18-bis, del d.l. n. 387/1987 ne ha esteso l’ambito soggettivo al personale della Guardia di Finanza. Il d.P.R. 11 ottobre 1988 ha fissato misure e modalità, richiamando espressamente l’art. 4 della legge n. 78/1983. L’art. 52, comma 5, del d.P.R. n. 164/2002 ha reso l’indennità pensionabile.

Il giudice di primo grado aveva argomentato che il rinvio operato dall’art. 66, comma 2, del d.P.R. n. 254/1999 non è all’art. 4 ma alla tabella relativa all’indennità mensile di impiego operativo di base. La Corte dissente: la piana lettura del dato letterale e la connessione tecnica tra gli istituti inducono a ritenere che la norma, richiamando il d.P.R. 11 ottobre 1988, rinvii all’art. 3, comma 18-bis, del d.l. n. 387/1987 e, quindi, all’indennità di imbarco ex art. 4 della legge n. 78/1983.

Ne deriva che l’art. 66, comma 2, del d.P.R. n. 254/1999 non ha creato ex novo una indennità di mezzo imbarco: ha ampliato l’ambito soggettivo dell’indennità d’imbarco, dimezzandone la misura per il personale non imbarcato, ma conservandone la qualità giuridica di indennità pensionabile. L’incipit della norma, riferito all’indennità di cui all’art. 1, comma 1, del d.P.R. 11 ottobre 1988, lo dimostra quasi per tabulas.

La Corte esclude inoltre che la mancata menzione nell’art. 53 del d.P.R. n. 1092/1973 valga a negare la pensionabilità: l’inclusione nella base pensionabile e la pensionabilità sono piani giuridici differenti. Le modalità di calcolo e la misura, comprese quelle introdotte dall’art. 1868 cod. ord. mil., attengono al dato quantitativo e non qualificano la natura dell’indennità. Irrilevante anche il rilievo sul DUM e sul modello 201 bis/NAV. L’appello è accolto e, in riforma della sentenza, è dichiarato il diritto alla pensionabilità dell’indennità, con decorrenza dal 01.01.1998. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

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