Nessuna incompatibilità assoluta tra libertà vigilata e sorveglianza speciale (Cass. pen. Sez. I n. 34727 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 13 d.lgs. n. 159/2011 non sancisce un’incompatibilità applicativa assoluta tra la misura di prevenzione della sorveglianza speciale e la misura di sicurezza della libertà vigilata, ma vieta soltanto la loro esecuzione simultanea. Ne consegue che, ove la libertà vigilata sia applicata quando la sorveglianza speciale è già in esecuzione, trova applicazione la regola di cui all’art. 15, comma 2, secondo periodo, d.lgs. n. 159/2011, in forza della quale la persona sottoposta alla misura di sicurezza vi è sottoposta dopo la cessazione dell’obbligo del soggiorno imposto con la misura di prevenzione. Il divieto opera, dunque, solo nell’ipotesi in cui la libertà vigilata preceda l’esecuzione della sorveglianza speciale.

Il Fatto

Con decreto del gennaio 2025 il Tribunale di Torino, sezione misure di prevenzione, aveva applicato al ricorrente la sorveglianza speciale per la durata di due anni, con divieto di avvicinamento e comunicazione ai genitori e, stante il rifiuto del braccialetto elettronico, con l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria due volte alla settimana. L’interessato era stato collocato presso un Centro di accoglienza per seguire un percorso terapeutico di affrancamento dall’abuso di sostanze. Il decreto era divenuto irrevocabile per mancata impugnazione.

Successivamente il ricorrente aveva chiesto al Tribunale di dichiarare la sopravvenuta inefficacia della misura di prevenzione, ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 159/2011, in ragione dell’intervenuta applicazione della libertà vigilata. Il Tribunale ha respinto l’istanza e avverso tale provvedimento il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 13 e 15 d.lgs. n. 159/2011.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge il ricorso e ricostruisce la portata dell’art. 13 d.lgs. n. 159/2011. La norma stabilisce che, quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata, durante la loro esecuzione non si può far luogo alla sorveglianza speciale e che, se questa sia stata pronunciata, ne cessano gli effetti. Il dato letterale non fonda alcuna incompatibilità applicativa assoluta tra i due istituti.

Il Collegio richiama il precedente della Sez. V n. 39534 del 03.02.2017, secondo cui la misura di prevenzione della sorveglianza speciale non è applicabile quando sia già in atto una misura di sicurezza, essendo la compatibilità limitata all’ipotesi in cui la seconda sia eseguita successivamente alla prima. La norma, dunque, riconosce implicitamente la liceità dell’applicazione congiunta di entrambe le misure e ne vieta soltanto l’esecuzione simultanea. In tal senso la giurisprudenza di legittimità si pone in continuità con Sez. I n. 3095 del 27.05.1998, Sez. I n. 10165 del 07.02.2001 e Sez. I n. 14786 del 18.03.2003.

La disciplina va poi letta insieme all’art. 15, comma 2, secondo periodo, d.lgs. n. 159/2011, per il quale, se alla persona obbligata a soggiornare è applicata la libertà vigilata, la persona stessa vi è sottoposta dopo la cessazione dell’obbligo del soggiorno.

Nel caso concreto, all’epoca dell’applicazione della misura di prevenzione la libertà vigilata era stata disposta con la sentenza di condanna, ma non era ancora in esecuzione: l’originaria eccezione di non applicabilità era stata respinta dal Tribunale. La libertà vigilata è stata poi applicata ai sensi dell’art. 211 cod. pen., con provvedimento del Magistrato di sorveglianza, dopo che il decreto applicativo della misura di prevenzione aveva avuto esecuzione ed era divenuto irrevocabile.

Non ricorre, pertanto, la scansione descritta dall’art. 13 cit., ma l’ipotesi espressamente disciplinata dall’art. 15, comma 2, secondo periodo, d.lgs. n. 159/2011: il ricorrente sarà sottoposto alla libertà vigilata solo dopo la cessazione dell’obbligo di permanenza presso il Centro di accoglienza imposto con la misura di prevenzione. Il ricorso è infondato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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