Inammissibile ricorso del P.G. su istanza di parte civile senza interesse (Cass. pen. Sez. VII n. 39362 del 04.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso del Procuratore generale proposto, ex art. 572 cod. proc. pen., su istanza della parte civile è inammissibile quando la condanna risarcitoria a favore della parte civile sia rimasta ferma: questa è priva di interesse, perché il procedimento riguarda soltanto profili penali. È altresì inammissibile il ricorso privo dei requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. a) e d), cod. proc. pen., che non enunci specificamente i capi e i punti della decisione impugnata né i motivi, non riconducendoli ai casi dell’art. 606 cod. proc. pen. e omettendo le ragioni di diritto e gli elementi di fatto. Il ricorso che prospetti enunciati generici, privi di confronto effettivo con le ragioni della decisione, non supera il vaglio di ammissibilità. La parte civile non può essere condannata alla rifusione delle spese in favore dell’imputato quando l’impugnante soccombente sia la parte pubblica.

Il Fatto

La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza del 30.01.2025, ha assolto l’imputato dai reati di cui agli artt. 614 cod. pen. (capo A) e 697 cod. pen. (capo B), applicando la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e mantenendo ferme le statuizioni civili in forza di Corte cost. n. 173 del 2022.

Avverso tale sentenza il Procuratore generale distrettuale ha proposto ricorso per cassazione, su istanza della parte civile, ex art. 572 cod. proc. pen. La questione approda in Cassazione perché occorre stabilire se il ricorso del P.G., attivato su sollecitazione della parte civile, sia ammissibile malgrado la condanna risarcitoria sia rimasta invariata.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che il ricorso del Procuratore generale fa riferimento all’istanza della parte civile, la quale, però, deve ritenersi del tutto priva di interesse: la condanna risarcitoria a suo favore è rimasta ferma e il procedimento involge soltanto profili penali, essendo le statuizioni civili confermate.

Sul piano processuale, il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti richiesti dall’art. 581, comma 1, lett. a) e d), cod. proc. pen.: difetta l’enunciazione specifica dei capi e dei punti della decisione cui si riferisce l’impugnazione, nonché dei motivi, che non vengono ricondotti ai casi previsti dall’art. 606 cod. proc. pen., con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno delle richieste.

Il ricorso prospetta, inoltre, enunciati generici e indeterminati, privi di confronto effettivo con le ragioni della decisione. Sul punto la Corte richiama il precedente delle Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017.

Le memorie del difensore della parte civile non aggiungono argomenti decisivi per superare la causa di inammissibilità del ricorso del P.G., posto che la parte civile non ha interesse al procedimento.

Quanto alla richiesta del difensore dell’imputato di condanna della parte civile alle spese, la Corte chiarisce che impugnante soccombente è la parte pubblica e che, pertanto, la parte civile non può essere condannata alla rifusione delle spese in proprio favore. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con nulla per le spese delle parti private.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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