Sequestro preventivo: obbligo di motivare su proporzionalità e periculum (Cass. pen. Sez. II n. 39370 del 04.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di proporzionalità opera anche per le misure cautelari reali ed impone al giudice di motivare sull’impossibilità di fronteggiare il pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato, ovvero di agevolazione della commissione di altri reati, ricorrendo a misure cautelari meno invasive o limitando l’oggetto del sequestro, per evitare una esasperata compressione dei diritti di proprietà e di libertà di iniziativa economica privata. Il limite non riguarda solo la fase genetica della misura, ma impone di graduare e modellare il vincolo lungo tutta la sua efficacia, in relazione alle sopravvenienze. Il periculum in mora deve avere caratteristiche di concretezza e richiede un accertamento in concreto, sulla base di elementi di fatto, circa l’effettiva e non generica possibilità che la cosa assuma una configurazione strumentale rispetto all’aggravamento o alla protrazione del reato. La motivazione meramente assertiva o fondata su formule di stile è apparente e integra violazione di legge. Il provvedimento che convalida il sequestro preventivo d’urgenza eseguito dalla polizia giudiziaria non è impugnabile quando sia sopravvenuto un autonomo decreto di sequestro del giudice funzionalmente competente, per difetto di interesse ex art. 568, comma quarto, cod. proc. pen.

Il Fatto

Il ricorrente, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di due società, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Venezia, in sede di riesame, ha rigettato l’istanza contro il sequestro preventivo disposto dal G.I.P. Il vincolo aveva ad oggetto un’area di sosta, prodotti petroliferi, contenitori, rimorchi, semirimorchi e motrici, una somma in contanti e alcuni orologi, in quanto pertinenti ai reati contestati di cui agli artt. 648-ter.1, 49, 479 cod. pen. e artt. 40, 49 d.lgs. n. 540/1995.

La difesa ha dedotto la mancanza di motivazione sul fumus commissi delicti e sulla riferibilità funzionale dei mezzi ai reati, la proprietà di terzi di parte dei veicoli concessi in leasing, il difetto di motivazione su proporzionalità e periculum in mora e, infine, l’incompetenza del giudice che ha convalidato il sequestro per beni ulteriori rispetto a quelli indicati nel decreto del pubblico ministero.

La Motivazione della Corte

La Corte ricorda anzitutto che avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen. Le censure sulla riferibilità dei mezzi ai reati si risolvono in una rivalutazione del merito, non consentita, poiché il Tribunale ha basato la propria decisione su elementi indiziari — osservazioni, videoregistrazioni, verbali di perquisizione e sequestro, informative di p.g. — idonei a dimostrare il fumus e la destinazione dei mezzi alla commissione dei reati.

Infondata è anche la doglianza sui beni in leasing: il divieto di sequestro finalizzato alla confisca, se il concedente è estraneo al reato, non opera quando il bene sia sottoposto a sequestro impeditivo, volto ad evitare che la libera disponibilità agevoli ulteriori reati o protragga le conseguenze di quelli già commessi.

Sono invece fondati i motivi sulla proporzionalità. La motivazione minimale e apodittica del riesame contrasta con il consolidato principio secondo cui il giudice cautelare deve motivare sull’impossibilità di ricorrere a misure meno invasive o di limitare l’oggetto del sequestro. Il principio non opera solo nella fase genetica, ma impone di graduare e modellare il vincolo per tutta la sua efficacia.

Fondato è anche il motivo sul periculum in mora: il pericolo richiede concretezza e un accertamento in fatto sulla configurazione strumentale della cosa rispetto all’aggravamento, alla protrazione del reato o all’agevolazione di altri reati. Il Tribunale ha omesso di confrontarsi con le doglianze difensive e non ha motivato sull’inidoneità della misura, trattandosi di veicoli privi di peculiarità intrinseche e facilmente sostituibili.

Il terzo motivo è invece dedotto in carenza di interesse: il ricorrente non otterrebbe alcun vantaggio processuale dall’annullamento della convalida, stante la sopravvenuta emissione di un autonomo decreto di sequestro del giudice funzionalmente competente. Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza con rinvio al Tribunale di Venezia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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