Ricorso avverso provvedimento plurimotivato e conversione del permesso di soggiorno (Cons. Stato n. 1113 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso un provvedimento amministrativo plurimotivato è inammissibile qualora il ricorrente non contesti tutte le ragioni autonome che lo sorreggono, perché l’annullamento delle sole censure accolte lascerebbe in vita il provvedimento nelle parti non impugnate, senza alcun risultato utile. La conversione del permesso di soggiorno temporaneo per emersione in permesso per motivi di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 103, comma 2, d.l. n. 34 del 2020, presuppone l’allegazione dell’attestazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro e lo svolgimento dell’attività nei settori del comma 3. Il mancato deposito dell’attestazione e la non corrispondenza del contratto ai settori previsti costituiscono ragioni autonome di diniego. La conversione non è ammessa quando il richiedente ha svolto attività in settori diversi o si è iscritto alle liste di cui all’art. 19 d.lgs. n. 150/2015 ottenendo altro titolo.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato in primo grado il diniego con cui il Questore ha respinto la conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso per motivi di lavoro subordinato. Il TAR Veneto ha respinto il gravame, rilevando che lo straniero non aveva mantenuto l’attività nei settori individuati dalla disciplina eccezionale e non aveva dimostrato le ragioni della cessazione del rapporto.

L’appellante ha dedotto la falsa applicazione di legge e il travisamento dei fatti, sostenendo che il contratto a tempo determinato non rinnovato e la conseguente perdita dell’impiego per causa non imputabile avrebbero imposto il rilascio del permesso per attesa occupazione, previa iscrizione alle liste. Le Amministrazioni intimate si sono costituite con atto di mero stile. In sede cautelare l’istanza è stata respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta due profili distinti: l’ammissibilità del ricorso di primo grado e, in via subordinata, il merito. Sul primo versante richiama l’art. 103, comma 2, d.l. n. 34 del 2020, che subordina la conversione all’esibizione di un contratto di lavoro subordinato o della documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attività nei settori del comma 3. L’art. 12, comma 9, d.m. 27 maggio 2020 impone di allegare all’istanza l’attestazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro di corrispondenza del contratto ai settori di attività.

L’appellante non ha allegato tale attestazione, come comunicatogli con preavviso di rigetto. L’Ispettorato, peraltro, aveva dichiarato la non corrispondenza del contratto acquisito. Il provvedimento impugnato si fonda dunque su due ragioni autonome: il mancato deposito dell’attestazione e la non conformità del contratto.

Poiché il ricorso di primo grado ha censurato solo la seconda, la prima è rimasta incontestata. Il Collegio enuncia il principio per cui, di fronte a un provvedimento plurimotivato, è onere del ricorrente contestare tutte le ragioni autonome; diversamente il ricorso è inammissibile, perché l’accoglimento non produrrebbe alcun risultato utile, potendo il provvedimento essere annullato solo parzialmente. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado e l’improcedibilità dell’appello.

Nel merito, comunque, l’appello è infondato. La conversione è ammessa solo se il richiedente ha lavorato nei settori dell’agricoltura, del lavoro domestico e dell’assistenza alla persona, non in settori diversi, e non è consentita a chi si sia iscritto al registro dell’art. 19 d.lgs. n. 150/2015 ottenendo un diverso titolo. La nota n. 4435 dell’11.12.2020 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, interpretativa della Circolare congiunta n. 18 del 23.11.2020, ha precisato che il contratto rileva solo se concluso successivamente all’istanza di permesso temporaneo. L’Ispettorato ha quindi correttamente attestato la non corrispondenza del contratto. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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