Revisione prezzi nelle proroghe contrattuali: l’accertamento giurisdizionale sostituisce il silenzio dell’amministrazione (TAR Puglia n. 304 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contratti pubblici di servizi, la posizione del privato che richiede la revisione del prezzo ai sensi dell’art. 115 d.lgs. n. 163/2006 ha natura di interesse legittimo nella fase di verifica dei presupposti, ma assume consistenza di diritto soggettivo nella successiva fase di quantificazione, allorché l’an sia stato riconosciuto. Ove l’amministrazione resti silente, il giudice amministrativo può dichiarare l’improcedibilità dell’azione avverso il silenzio e accogliere la domanda di accertamento e condanna, determinando il quantum anche attraverso verificazione tecnica. Gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 decorrono dalla data di presentazione dell’istanza di revisione, che costituisce la richiesta di pagamento idonea a costituire in mora l’amministrazione.

Il Fatto

Una società cooperativa, affidataria del servizio di pulizia degli uffici e delle strutture comunali per cinque anni, aveva proseguito l’attività per effetto di numerose proroghe tecniche fino al 31.03.2019. Con istanza dell’08.02.2019, la società aveva chiesto al Comune la revisione dei prezzi per il periodo di proroga, ai sensi dell’art. 115 d.lgs. n. 163/2006. Il Comune, dopo aver richiesto integrazioni documentali, non aveva concluso il procedimento, sicché la società aveva agito dinanzi al TAR sia per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, sia con motivi aggiunti per la declaratoria del diritto alla revisione e la condanna al pagamento di circa € 835.501,53.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente distinto le due azioni proposte, dichiarando improcedibile il ricorso avverso il silenzio per sopravvenuto difetto di interesse, poiché l’atto di motivi aggiunti aveva manifestato un preminente interesse all’accertamento del diritto e alla condanna. Ha quindi esaminato nel merito la domanda di accertamento, rilevando come l’an della revisione non fosse contestato, essendo pacifico che il rapporto fosse proseguito mediante mere proroghe e non rinnovi, secondo i principi espressi dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Quanto al quantum, il Tribunale ha richiamato l’esito della verificazione disposta in corso di causa, che ha quantificato in € 345.952,79 l’importo dovuto per l’incremento del costo del personale, calcolato confrontando il costo contrattuale al netto del ribasso con il costo tabellare del Ministero del Lavoro, e in € 460,39 l’importo per l’adeguamento del costo dei materiali e delle attrezzature, determinato sulla base degli indici FOI. Ha pertanto riconosciuto alla ricorrente l’importo complessivo di € 346.413,18, non essendo state mosse contestazioni dalle parti sulle valutazioni del verificatore.

Sugli interessi moratori, la sentenza ha richiamato l’orientamento secondo cui il procedimento di revisione si attiva su istanza di parte e solo da quel momento può configurarsi un ritardo di pagamento. Ne ha tratto la conseguenza che gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 decorrono dalla data dell’istanza di revisione (08.02.2019), e non già dalla scadenza dei singoli corrispettivi non revisionati.

Il Tribunale ha infine condannato il Comune al pagamento dell’importo accertato, con interessi dalla data dell’istanza, compensato le spese di lite per la particolarità della vicenda e posto a carico dell’amministrazione il compenso del verificatore, liquidato in € 3.500,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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