Silenzio su nuova segnalazione di abuso edilizio e ne bis in idem (TAR Lazio n. 1113 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio-inadempimento è inammissibile quando la segnalazione di abuso edilizio riproponga, con contenuto sostanzialmente analogo, una questione già definita con pronuncia passata in giudicato sull’inerzia dell’amministrazione. Sussiste identità di petitum e causa petendi tra i due giudizi quando entrambi abbiano ad oggetto il silenzio serbato dal Comune su segnalazioni relative ai medesimi abusi edilizi. La successiva acquisizione, da parte del segnalante, della copia integrale dei titoli edilizi e degli elaborati progettuali non integra un fatto nuovo, ma un mero elemento istruttorio relativo al medesimo permesso di costruire già oggetto della precedente valutazione dell’ente. La conformità urbanistica ed edilizia del fabbricato, già esaminata nella nota comunale richiamata dalla pronuncia definitiva, non può essere rimessa in discussione attraverso una nuova istanza.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile abitativo confinante con un fabbricato condominiale edificato in forza di un permesso di costruire rilasciato nel 2017, aveva segnalato al Comune nel settembre 2024 presunti abusi edilizi. Il Comune aveva riscontrato con una nota di novembre 2024, ritenuta dal Tribunale idonea ad integrare l’adempimento dell’obbligo a provvedere; il relativo ricorso per silenzio era stato dichiarato inammissibile con sentenza passata in giudicato.
Acquisita successivamente, tramite accesso agli atti presso il Genio Civile, la copia integrale dei titoli edilizi e degli elaborati progettuali, la ricorrente ha inoltrato una nuova segnalazione nel febbraio 2025, assumendo l’emersione di difformità ulteriori e qualificandole come fatto nuovo e sopravvenuto. Ritenuta l’inerzia dell’ente, ha proposto ricorso ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna all’adozione dei provvedimenti di competenza.
La Motivazione della Corte
Il Comune e i controinteressati hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem: la ricorrente avrebbe riproposto una questione già decisa con sentenza passata in giudicato, essendosi l’ente già pronunciato su un’istanza di contenuto identico.
Il Collegio ritiene condivisibili le eccezioni. La segnalazione del febbraio 2025 presenta contenuto sostanzialmente analogo a quella precedente: tra i due giudizi sussiste identità di petitum e causa petendi, avendo entrambi ad oggetto il silenzio dell’amministrazione comunale a fronte di due segnalazioni relative ai medesimi abusi edilizi denunciati a carico del fabbricato confinante.
Il Tribunale ricostruisce il contenuto del giudizio definito con la pronuncia irrevocabile, nella quale era stato accertato che la nota comunale fosse idonea, per tenore e portata, ad integrare l’obbligo di provvedere sulla segnalazione. Le doglianze oggi riproposte — asserite difformità dell’opera rispetto alla normativa urbanistica e al titolo abilitativo — risultano già veicolate in quella sede.
La successiva acquisizione della copia integrale dei titoli edilizi e degli elaborati progettuali non costituisce fatto nuovo, ma mero elemento istruttorio relativo al medesimo permesso di costruire già oggetto della precedente segnalazione e della valutazione dell’ente. La prospettata discrasia di parte del fabbricato rispetto ai titoli non integra alcun fatto sopravvenuto, essendo già stata operata dal Comune la valutazione della legittimità edilizia del fabbricato, con pronuncia definitiva sulla conformità urbanistica ed edilizia dell’immobile.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nei confronti del Comune e dei controinteressati costituiti in euro 1.500,00 per parte, oltre oneri e accessori di legge.
Nota della Redazione
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