Bando di concorso e titolo di studio superiore: illegittima la mancata valutazione (TAR Puglia n. 1114 del 22.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
È illegittima, per irragionevolezza, la previsione del bando di concorso che impone di non valutare il titolo di studio costituente requisito di partecipazione, anche quando esso sia manifestamente superiore a quello minimo di ammissione: una clausola siffatta comprime ingiustificatamente il merito del candidato e va annullata nei sensi di cui in motivazione. Non è invece censurabile la disposizione che riconosce il punteggio per l’abilitazione professionale solo se attinente al profilo per il quale si concorre, poiché la diversa natura dei titoli di studio rispetto ai titoli professionali giustifica una disciplina differenziata. La mancata dimostrazione dell’attinenza dell’abilitazione forense al profilo della comunicazione e informazione rende la doglianza infondata.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato al concorso bandito dalla Regione Puglia per tre posti nel profilo di specialista della comunicazione istituzionale, categoria D, avendo conseguito la laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza. Superata la prova, ha ottenuto 24,25 punti e si è collocata al posto 65 della graduatoria finale.
Ha impugnato la determina di approvazione della graduatoria, il bando nella parte in cui all’art. 7, comma 4 esclude la valutazione del titolo di studio richiesto per l’ammissione, i verbali della Commissione e ha chiesto il riconoscimento di 1,5 punti per la laurea magistrale e di 1 punto per l’abilitazione forense. Ha dedotto l’irragionevolezza delle clausole e il proprio diritto a una collocazione utile in graduatoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato anzitutto la doglianza relativa al titolo di studio. Ha richiamato il proprio orientamento consolidato, espresso dalle sentenze nn. 211, 212, 309, 524, 656, 826 e 828 del 2024, che ha riconosciuto la fondatezza di analoghe censure avverso clausole del bando identiche a quella in esame. A tale indirizzo il Tribunale ha inteso dare continuità, essendo omologa la questione controversa.
Da ciò è conseguito il riconoscimento del punteggio aggiuntivo di 1,5 previsto per il possesso del titolo di studio ulteriore rispetto a quello minimo di ammissione. Il Collegio ha quindi individuato la nuova collocazione in graduatoria, indicandola nella posizione n. 13 in ragione del punteggio reclamato.
Il Tribunale ha poi rimarcato, a fini conformativi dell’operato dell’amministrazione e deflattivi del contenzioso, la possibilità per l’ente di assumere in autotutela ogni decisione in merito alle omologhe controversie pendenti, alla luce dei principi affermati in tema di valutazione dei titoli. Si tratta di un monito che orienta l’azione amministrativa successiva.
La censura relativa all’abilitazione professionale è stata invece ritenuta infondata. L’art. 7, comma 4, lett. b) del bando attribuisce 1 punto per ogni abilitazione professionale, ma solo se attinente al profilo per cui si concorre. La Commissione, nel verbale n. 6, aveva escluso la valutazione dell’abilitazione forense perché non pertinente al profilo selezionato. Tale previsione non presenta profili di irragionevolezza.
Il Collegio ha respinto l’argomento difensivo secondo cui i dottorati di ricerca e i master di I e II livello sono valutati a prescindere dall’attinenza: si tratta di titoli di studio e non professionali, e la diversa categoria di appartenenza giustifica la diversa disciplina. Esclusa l’irragionevolezza, non è stata dimostrata l’attinenza dell’abilitazione conseguita con il profilo concorsuale della comunicazione e informazione. Il ricorso è stato pertanto accolto parzialmente, con annullamento dell’art. 7 del bando e degli atti conseguenti nei sensi di cui in motivazione, e respinto nel resto, con compensazione delle spese per reciproca soccombenza e per la novità della prima questione.
Nota della Redazione
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